Revoca del permesso di lungo periodo e giudizio di pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 1893 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di titoli di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero non si esaurisce nella sussistenza di condanne penali. L’Amministrazione può desumerlo anche da fatti ed elementi diversi, persino privi di rilevanza penale, purché denotanti comportamenti socialmente pericolosi. In materia essa gode di ampia discrezionalità e può fondare la valutazione su elementi di carattere indiziario, purché concordanti. La finalità è la prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo sfugge dunque al sindacato di razionalità ove la motivazione risulti congrua e l’istruttoria completa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2013, impugnava la revoca disposta nel 2022 e il successivo decreto prefettizio del 31 gennaio 2023, che aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso quel provvedimento. La revoca si fondava su una condanna penale risalente a fatti del 2007 e su ulteriori elementi valutati dall’Amministrazione.

Il ricorrente deduceva l’insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale e il difetto di motivazione, rilevando che i reati erano antecedenti al rilascio del titolo e all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di venditore ambulante. L’Avvocatura eccepiva l’irricevibilità del ricorso in parte qua e controdeduceva nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità e la supera: il decreto questorile risulta tempestivamente impugnato mediante ricorso gerarchico, deciso con il provvedimento prefettizio a sua volta gravato. La questione processuale è quindi risolta nel senso della tempestività.

Nel merito il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. Il Collegio richiama la stabile giurisprudenza secondo cui il giudizio di pericolosità sociale, «lungi dall’essere circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali», può essere desunto dall’Autorità procedente da fatti ed elementi diversi, anche privi di rilevanza penale, ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità e può fondare la valutazione su elementi indiziari, purché concordanti, trattandosi di verificare una fattispecie di pericolo finalizzata alla prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato.

Su questa base il Tribunale esamina i provvedimenti impugnati e li ritiene immuni da censure. Essi non appaiono ictu oculi irrazionali, né affetti da difetti istruttori o motivazionali. Rilevano, in particolare, il fatto di reato commesso dal ricorrente e la sua rilevanza quale reato ostativo al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno, nonché la mancanza di inserimento nella comunità nazionale.

Quest’ultima è desunta da indicatori concreti: l’assenza di dichiarazione dei propri redditi dal 2012, l’assenza di versamento di imposte dal 2009, l’esecuzione dell’ordine di cattura in Portogallo e l’assenza di legami familiari nel Paese. Tali elementi, valutati nel loro insieme, sostengono la legittimità della revoca.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa in euro 1.500,00, oltre accessori. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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