Accesso agli atti dell’ASP e interesse strumentale del richiedente (TAR Sicilia n. 1894 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso documentale ex art. 22 legge n. 241/1990 non presuppone una posizione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. È sufficiente che il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, e che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. La nozione di strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che il documento debba essere necessariamente finalizzato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti, perché la valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere.

Il Fatto

Con istanza del 22 ottobre 2024 la ricorrente chiedeva all’ASP di accedere agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito per l’annualità 2013, riguardanti prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. La richiesta si collegava a una missiva di pagamento ricevuta il 9 gennaio 2024, ritenuta generica nel suo contenuto.

La ricorrente individuava cinque categorie di documenti, tra cui l’autocertificazione a fondamento della pretesa, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il conteggio contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro atto presupposto. Non ricevendo alcun riscontro, agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 22 legge n. 241/1990 e dalla nozione di situazione giuridicamente tutelata, che la giurisprudenza considera diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa. La legittimazione spetta a chiunque dimostri che gli atti oggetto della richiesta abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica.

Il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. VI n. 2269 del 2017 e Cons. Stato sez. III n. 1978 del 2016 a sostegno della strumentalità in senso ampio: l’accesso non deve essere necessariamente finalizzato al diritto di difesa in giudizio, ma alla cura di un interesse giuridicamente rilevante. Ne deriva un’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita distinto dalla situazione che legittima l’impugnativa dell’atto.

Il Tribunale aggiunge un ulteriore passaggio: quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, è precluso ogni apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda e sulla rilevanza dei documenti, perché simili valutazioni competono solo al giudice della causa principale. L’interesse va quindi valutato in astratto, avendo consistenza autonoma e restando indifferente allo scopo ultimo perseguito.

Applicando questi principi, il Collegio ritiene dimostrato l’interesse qualificato, diretto e personale della ricorrente, che intendeva agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’amministrazione. Sussiste il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse tutelata, senza ragioni ostative all’accoglimento.

Il ricorso è pertanto accolto: si ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; il Collegio tiene conto anche della proposizione seriale di cause analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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