Foglio di via obbligatorio: necessari elementi attuali e concreti di pericolosità (TAR Toscana n. 1899 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio costituisce misura di prevenzione che presuppone un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi di fatto attuali e concreti, non essendo sufficiente il mero richiamo a precedenti di polizia privi di estremi identificativi. Il potere discrezionale del Questore ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011 non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma richiede l’individuazione di specifiche condotte da cui emerga una significativa probabilità di commissione di reati e una concreta pericolosità sociale. Il provvedimento che si limiti a constatare l’identificazione del soggetto e l’assenza di giustificazioni plausibili, senza addurre elementi ulteriori, è affetto da difetto di motivazione e di istruttoria ed è annullabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordine del Questore della Provincia di Lucca con il quale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, gli è stato imposto di allontanarsi dal territorio dei Comuni di Forte dei Marmi, Seravezza e Pietrasanta, con inibizione al ritorno per un anno. Il provvedimento traeva origine da un controllo di polizia nel corso del quale il ricorrente era stato identificato a bordo di un’autovettura insieme ad altre tre persone, senza fornire giustificazioni ritenute attendibili.
Dinanzi al TAR Toscana il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la violazione degli artt. 1, lett. c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011, con eccesso di potere per errore sui presupposti, motivazione carente e difetto di istruttoria. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando i precedenti di polizia a carico dell’interessato. Con ordinanza n. 289/2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e individua il vizio dirimente nella motivazione del provvedimento. Il Questore si è limitato a valorizzare l’identificazione del ricorrente in compagnia di altri soggetti e l’assenza di giustificazioni plausibili, senza indicare alcun elemento ulteriore circa il compimento di attività anche solo presumibilmente illecite. Il controllo di polizia, del resto, si era concluso senza alcuna contestazione a carico dell’interessato.
Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al Questore un potere discrezionale di irrogazione della misura, subordinandolo a un giudizio prognostico basato su elementi di fatto attuali e concreti. Vengono citate sul punto TAR Campania, sez. V, n. 4333 del 2024 e TAR Campania, sez. V, n. 1726 del 2024.
La misura di polizia, osserva il Collegio, è diretta a prevenire e non a reprimere reati: il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone quindi un giudizio di pericolosità che, pur non richiedendo prove compiute, deve fondarsi su episodi di vita che rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti. Sul punto è richiamata TAR Veneto, sez. III, n. 1369 del 2001.
Nel caso concreto manca ogni riferimento concreto: il provvedimento contiene un generico e apodittico richiamo alla finalità di commissione di reati e di turbativa della pubblica sicurezza, senza evidenziare circostanze idonee a confortare tale assunto. Nemmeno i precedenti di polizia risultano supportati dagli estremi delle denunce o della sentenza. Ne consegue il difetto di motivazione e di istruttoria e l’annullamento del provvedimento, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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