Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2797 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna del giudice ordinario, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, integra gli estremi dell’inottemperanza. L’amministrazione che si costituisca con memoria di stile e non contesti l’an e il quantum del credito non oppone alcuna difesa utile. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento integrale e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero resistente a erogare in favore della ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’importo annuo previsto dalla normativa di settore, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2022/23. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 24 gennaio 2024.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma complessiva e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo: si tratta di sentenza di condanna passata in giudicato e notificata ritualmente. Su questa base verifica il presupposto temporale dell’inottemperanza, costituito dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum: il ricorso è fondato.
Da ciò deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato e l’assegnazione di un termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Il Collegio introduce così una nuova scansione temporale, funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, da porre a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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