Accesso agli atti e interesse qualificato del titolare di attività confinante (TAR Puglia n. 189 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un’attività commerciale confinante con altra attività imprenditoriale è portatore di un interesse qualificato e differenziato all’accesso ai provvedimenti autorizzativi adottati in favore di quest’ultima. Tale interesse non è di tipo ispettivo né emulativo quando la richiesta si collega a un rapporto di vicinitas e a un contenzioso più ampio, rispetto al quale la documentazione richiesta si rivela funzionale e utile a sostenere le proprie ragioni. L’amministrazione che non riscontri la richiesta nei termini e non alleghi specifici impedimenti all’accesso è tenuta al rilascio della documentazione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.. Il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza è pertanto illegittimo e va annullato, con conseguente ordine di esibizione dei documenti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una stazione di rifornimento carburante per imbarcazioni sul porto-canale di Capoiale, immediatamente confinante con un’attività di rimessaggio per imbarcazioni. Il permesso di costruire che autorizzava quest’ultima è stato annullato dal Consiglio di Stato, con conseguente ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e interruzione dell’area.
Ritenendo che il cantiere navale, pur acquisito e interdetto, fosse rimasto aperto e in attività, la società ha chiesto al Comune copia degli atti autorizzativi rilasciati in favore del titolare del cantiere e di altri soggetti, oltre alla licenza amministrativa in corso di validità. Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, ha impugnato il silenzio rifiuto dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione e dell’interesse ad agire. Sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la ricorrente vanta un interesse giuridicamente rilevante ad accedere alla documentazione indicata nell’istanza, in quanto gestisce un’attività immediatamente confinante con quella del controinteressato ed è stata parte di diverse controversie con quest’ultimo.
Il Tribunale richiama il concetto di stabile collegamento tra l’attività della società e lo specchio acqueo interessato dall’attività commerciale concorrente. Sul punto valorizza la decisione del Consiglio di Stato n. 6191 del 2.9.2021, che ha annullato il permesso di costruire: in quella sede è stato riconosciuto l’interesse della ricorrente ad attirare i diportisti interessati al proprio servizio, che potrebbero essere dissuasi dalle modalità di gestione del cantiere navale limitrofo.
La Corte rileva che l’istante ha illustrato le ragioni della propria richiesta, collegandola alla sentenza di annullamento, all’ordinanza di ripristino e all’acquisizione al patrimonio comunale, nonché all’interdizione dell’area con apposizione dei sigilli. Da tali premesse deriva la necessità di conoscere se, nonostante i provvedimenti acquisitivi e interdittivi, siano stati rilasciati nuovi titoli autorizzativi.
Il Collegio qualifica quindi l’interesse come qualificato e differenziato, escludendo che sia di tipo ispettivo o emulativo: la richiesta si ricollega al rapporto di vicinitas e a un contenzioso più ampio, rispetto al quale la documentazione è funzionale a sostenere le proprie ragioni. Non risultano specifici impedimenti all’accesso, né eccezioni dell’amministrazione o del controinteressato, rimasti non costituiti e inadempienti all’ordine istruttorio.
Il ricorso è pertanto accolto e il Comune è condannato al rilascio della documentazione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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