Responsabilità ambientale del legale rappresentante cessato e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Lazio n. 332 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 può essere emanata solo nei confronti del soggetto cui la contaminazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa, per condotte attive o omissive connotate dagli elementi della responsabilità soggettiva, in applicazione del principio «chi inquina paga». Sull’amministrazione incombe uno specifico onere istruttorio e motivazionale, i cui esiti devono essere esternati nel provvedimento conclusivo del procedimento. La sola carica di legale rappresentante ricoperta in un periodo antecedente all’accertamento della contaminazione non integra motivazione sufficiente in ordine allo specifico apporto causale del soggetto. Le deduzioni difensive dell’ente non esplicitate nel provvedimento costituiscono inammissibile integrazione della motivazione in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ricoperto la carica di legale rappresentante di una società esercente attività di stampa a rotocalco dal 1991 al 1997. Dal 1997 la società era stata posta in liquidazione e nel 2001 dichiarata fallita. Nel 2013 l’ARPA Lazio aveva trasmesso alla Provincia una relazione tecnica sui campionamenti effettuati nel 2011 presso il sito dismesso, rilevando molteplici superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per suolo e sottosuolo.

La Provincia, dopo un procedimento avviato nel 2014 e più volte reiterato, aveva adottato nel 2023 l’ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006, individuando il ricorrente, insieme al fallimento e a un secondo soggetto, quale responsabile della contaminazione e ingiungendo gli interventi di bonifica e messa in sicurezza. Il ricorrente ha impugnato l’atto nella parte che lo riguarda, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione della responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, citando TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 204 del 2024 e Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1630 del 2022: la responsabilità ambientale ha natura soggettiva e l’onere istruttorio e motivazionale dell’amministrazione deve essere adeguatamente esternato nel provvedimento conclusivo.

Nel caso concreto il provvedimento fonda la responsabilità del ricorrente esclusivamente sul fatto che egli abbia rivestito la carica di legale rappresentante della società proprietaria del sito. Tale carica, però, risulta documentalmente esercitata solo fino al 1997, quindi molti anni prima del rilievo della contaminazione, comunicato dall’ARPA alla Provincia nel 2013.

Neppure la nota del Comune richiamata nell’ordinanza offre supporto concreto: essa indica i responsabili come «presunti o accertati» e precisa che l’estensione dell’arco temporale dell’attività industriale non consente di individuare esattamente i soggetti responsabili né il nesso di causalità. Di fronte a risultanze istruttorie incerte e lacunose, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in modo pregnante quale fosse lo specifico apporto, attivo o omissivo, del ricorrente.

Il Collegio esclude rilievo alle deduzioni difensive della Provincia circa la cessazione dell’attività produttiva nel 1997, sia perché insufficienti, sia perché non esplicitate nel provvedimento e dunque costituenti inammissibile integrazione della motivazione in giudizio. Dalla visura storica emerge inoltre che, dopo la messa in liquidazione, furono stipulati tre contratti di affitto d’azienda, così che l’attività d’impresa deve presumersi proseguita dopo la cessazione della carica.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua dell’ordinanza e obbligo della Provincia di rivalutare la posizione del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; compensate nei confronti del Ministero, che non ha svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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