Variante urbanistica già approvata per silenzio assenso, ottemperanza respinta (TAR Puglia n. 186 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, quando il procedimento di variante urbanistica risulti già definito per effetto della formazione del silenzio assenso conseguente all’inerzia dell’amministrazione regionale nel termine previsto dalla legge regionale, non residua alcuno spazio per un ordine di fare rivolto al Comune. Il giudice dell’esecuzione non può imporre la approvazione definitiva della variante adottata, perché il bene della vita richiesto è già acquisito per effetto del provvedimento implicito di assenso. La circostanza che la sentenza di annullamento abbia accertato l’illegittimità del diniego regionale e l’avvenuta formazione del silenzio assenso esclude che l’adozione consiliare debba essere seguita da ulteriori determinazioni comunali.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni ricadenti in zona C del P.R.G. comunale, hanno agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, n. 1407 dell’11.07.2012. Con quella decisione era stata annullata la delibera della Giunta regionale n. 1864 del 7.10.2008, che aveva negato l’approvazione della variante al P.R.G. adottata dal Consiglio comunale con delibera n. 28 del 10.4.2004.

Passata in giudicato la sentenza, gli interessati hanno chiesto che fosse ordinato al Comune di completare l’iter di formazione della variante, procedendo all’approvazione definitiva della delibera consiliare. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e la tardività del ricorso e deducendo la sopravvenienza di provvedimenti amministrativi non impugnati, incompatibili con il bene della vita richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e tardività, essendo il ricorso infondato nel merito. Il fulcro della decisione risiede nella lettura della sentenza da ottemperare.

La sentenza n. 1407 del 2012 aveva accertato che la delibera comunale di adozione della variante era stata emanata dopo l’entrata in vigore della L.R. Puglia n. 20 del 2001 e che, essendo trascorso un termine superiore a 150 giorni tra la trasmissione dei documenti integrativi e l’adozione della delibera regionale di diniego, si era già formato un provvedimento implicito di assenso. Il diniego regionale era dunque illegittimo, anche perché fondato sull’erronea applicazione della precedente normativa regionale.

Da tale accertamento il TAR ha tratto la conseguenza che non occorreva più alcuna ulteriore determinazione del Comune. La delibera consiliare n. 28 del 2004 doveva ritenersi già implicitamente approvata dalla Regione per il decorso del termine previsto dall’art. 11, comma 8, della legge regionale n. 20 del 2001.

Ne deriva l’impossibilità di accogliere la domanda di ottemperanza: non può ordinarsi al Comune di completare l’iter con l’approvazione definitiva della variante, poiché il procedimento urbanistico risulta già definito con la formazione del silenzio assenso. Il ricorso è pertanto respinto.

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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