Valutazione attività didattica e scientifica nel concorso universitario (TAR Lombardia n. 191 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari di seconda fascia, la commissione giudicatrice è tenuta a valutare l’attività didattica frontale svolta dal candidato in tutti gli insegnamenti e i moduli di cui abbia assunto la responsabilità, purché ricadenti nel settore concorsuale, senza limitarla al solo settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso. Il punteggio zero assegnato all’attività di tutorato è illegittimo per difetto di motivazione, non potendo la carenza essere colmata con integrazioni postume contenute negli scritti difensivi. La commissione deve applicare i criteri di valutazione fissati nel bando e nel verbale sui criteri, ivi compresi originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della palese inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale, non sostituendosi alla valutazione di merito della commissione.

Il Fatto

Un professore associato di Biochimica ha partecipato alla procedura selettiva indetta da un’Università per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore concorsuale di Biologia molecolare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. La commissione, esonerati dalla prova didattica i candidati già professori di seconda fascia, ha valutato i titoli e collocato il ricorrente al settimo posto, escludendolo dalla terna ammessa alla prova orale.

Il ricorrente ha impugnato i verbali di valutazione e, nelle more, il decreto rettorale che ha dichiarato vincitrice la controinteressata. L’Università e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per la natura endoprocedimentale degli atti e per il mancato superamento della prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. I verbali di valutazione, quali atti interni, sono autonomamente impugnabili quando da essi deriva una lesione immediata dell’interesse del concorrente, come l’arresto della procedura (richiamata Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 862). Quanto alla prova di resistenza, l’accoglimento del primo motivo attribuirebbe al ricorrente quindici punti, sufficienti per accedere alla terna.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Dall’art. 6 del Regolamento d’Ateneo e dall’art. 12 del bando emerge che l’attività didattica va valutata con riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui il candidato ha assunto la responsabilità, senza limitazione al solo settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso. La stessa commissione, del resto, aveva attribuito rilievo ad attività “parzialmente attinenti” per altri candidati, disattendendo così i propri parametri.

Il secondo motivo è parzialmente fondato. Il punteggio zero sull’attività di tutorato difetta di motivazione e non può essere sostenuto dall’integrazione postuma operata negli scritti difensivi. Parimenti omissione si riscontra nella valutazione delle pubblicazioni: le griglie hanno trascurato i parametri di originalità, innovatività e rigore metodologico.

Non è invece fondata la censura sull’apporto individuale, poiché il ricorrente non ha indicato specificamente le pubblicazioni incriminate, e il giudizio tecnico della commissione resta connotato da fisiologico margine di opinabilità (richiamate Cons. Stato, Sez. IV, n. 7262 del 2023 e Sez. III, n. 4962 del 2023).

Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti in parte qua. L’Università deve rideterminarsi con commissione in diversa composizione entro novanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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