Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 1931 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi è ammissibile la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. alla penalità di mora, istituto di carattere sanzionatorio che si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Fatto
Una cooperativa sociale creditrice ha ottenuto dal Giudice di Pace di Vibo Valentia un decreto ingiuntivo con cui il Comune di Nardodipace è stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato poi notificato all’amministrazione.
Non essendo seguito alcun pagamento, la creditrice ha adito il TAR Calabria con ricorso per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme riconosciute e la condanna dell’ente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per il ritardo ulteriore. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato ed è divenuto esecutivo, con attestazione della Cancelleria. Sussiste quindi l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale.
Sul piano probatorio il Tribunale ribadisce un principio consolidato: l’amministrazione aveva l’onere di dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento, e nulla ha allegato né provato. Non essendo stata fornita alcuna prova contraria, risultano integrati tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..
Venendo alla domanda accessoria, il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il riferimento è alla Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e alla successiva novella dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ad opera del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015.
Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ne sottolinea il carattere sanzionatorio: l’importo si aggiunge, e non si sostituisce, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. Le decorrenze sono fissate dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data di insediamento del Commissario ad acta.
In accoglimento del ricorso il TAR dichiara l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, provvederà quale Commissario ad acta il segretario comunale di Serra San Bruno, con facoltà di delega, su istanza della creditrice. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente; le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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