Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 1929 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Università non aveva disposto la sua iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2020/2021, nonché del decreto-bando, della graduatoria definitiva e dei criteri di valutazione delle candidature. Il ricorso era originariamente proposto in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed è stato poi trasposto in sede giurisdizionale.
Nella resistenza dell’Ateneo, l’istanza cautelare era stata rigettata con ordinanza n. 529/2021. Fissata la trattazione del merito, la ricorrente ha depositato una nota con cui ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo l’assunzione dei conseguenti provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro dei principi richiamando la giurisprudenza amministrativa, e in particolare Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n. 2235, secondo cui nel processo amministrativo opera il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere.
Da tale regola deriva che la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve pertanto prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione.
Applicando il principio al caso concreto, il TAR ha rilevato che la dichiarazione espressa della ricorrente, depositata nell’imminenza della trattazione del merito, palesa la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Tale circostanza, in ragione del principio dispositivo della domanda cui si informa il processo amministrativo, rende il gravame improcedibile.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, le circostanze della controversia, la decisione in rito e la non contestazione sul punto della parte resistente hanno giustificato la compensazione delle spese processuali. La sentenza è stata posta in esecuzione dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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