Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel contenzioso sulla programmazione sanitaria regionale (TAR Lombardia n. 1938 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione va dichiarata come improcedibilità del ricorso, e non come cessazione della materia del contendere, ogni volta che residui una parziale insoddisfazione dell’interesse legittimo azionato. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la situazione soggettiva fatta valere sia rimasta integralmente soddisfatta per sopravvenienze processuali. Alla luce del principio dispositivo sostanziale che ispira il giudizio amministrativo, è ammissibile la rinuncia del difensore a singoli motivi di impugnazione anche in difetto di specifica dichiarazione di parte, richiesta solo per la rinuncia al ricorso ex art. 84 cod. proc. amm.. L’annullamento di un meccanismo di abbattimento del finanziato diventa inutile quando il ricalcolo del budget consegue già alla caducazione del presupposto.

Il Fatto

La ricorrente gestisce, nell’ambito della Città Metropolitana di Milano, due strutture ospedaliere accreditate con il Servizio sanitario regionale e a contratto con l’Agenzia di Tutela della Salute per l’erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Ha impugnato la D.G.R. n. XI/2672/2019, le delibere e i contratti provvisori 2020 dell’ATS, nonché, con successivi motivi aggiunti, la D.G.R. n. XI/4049/2020, chiedendo anche l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti sottoscritti con riserva.

All’udienza straordinaria del 17 maggio 2024 la ricorrente ha dichiarato di mantenere interesse alla decisione solo per i motivi tredicesimo e quattordicesimo, relativi alla storicizzazione nel budget ricovero 2020 dell’abbattimento subito sul finanziato 2019, e di non avere più interesse per gli altri. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza processuale. La ricorrente aveva chiesto una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e parziale improcedibilità. Il Tribunale ritiene invece di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La ragione è che la cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento integrale della situazione soggettiva azionata, mentre nella specie residuano profili di contenzioso sugli atti impugnati, con parziale insoddisfazione dell’interesse legittimo alla corretta programmazione sanitaria.

Quanto ai motivi tredicesimo e quattordicesimo, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in vicende analoghe. Osserva che il finanziato 2019 costituisce termine di relatio formale per la determinazione del budget e che la caducazione del meccanismo di abbattimento impone il ricalcolo incrementale del budget stesso. Da qui l’inutilità della pronuncia annullatoria: il finanziato 2019 deve essere rideterminato epurandolo delle decurtazioni scaturite dal tetto di sistema. Il Collegio richiama, in tal senso, la sentenza n. 3212/2023, le sentenze nn. 386 e 387/2024 e la sentenza n. 1622/2024 della medesima Sezione.

Sul resto del gravame, la declaratoria di improcedibilità si fonda sull’inequivoca dichiarazione della parte. Il Tribunale richiama il principio per cui è ammissibile la rinuncia del difensore a singoli motivi, senza necessità di specifica e conforme dichiarazione della parte, richiesta solo per la rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.. La scelta del motivo da coltivare rientra nel potere di disposizione del difensore, quale mezzo più idoneo al buon esito del giudizio. Richiama, in proposito, il Cons. Stato, Ad. pl., n. 5/2015 e la giurisprudenza di Sezione.

In definitiva, ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate. La pronuncia non investe il merito delle censure, ma ne cristallizza l’esito processuale sul piano dell’interesse a ricorrere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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