La rinuncia all’interesse al ricorso impone la declaratoria di improcedibilità (TAR Lombardia n. 1937 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese ove ricorrano eccezionali ragioni legate alla definizione in rito e alla peculiarità della fattispecie.

Il Fatto

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su un minore con disabilità hanno impugnato, con ricorso al TAR Lombardia, il verbale del GLH del 28.10.2019 e il PEI per l’a.s. 2019/2020, nella parte in cui all’alunno era stato assegnato un insegnante di sostegno per 12,5 ore settimanali, pari al rapporto 1:2, anziché per l’intero orario del docente specializzato, ossia 25 ore settimanali, rapporto 1:1.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tali atti e la condanna dell’amministrazione scolastica all’assegnazione del sostegno per l’intero orario. Nel corso del giudizio, con memoria del 15 maggio 2024, hanno dichiarato di non avere più interesse al ricorso. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è intervenuta prima della trattazione in decisione. Ha quindi escluso la possibilità di esaminare il merito della pretesa, incentrata sull’adeguatezza delle ore di sostegno assegnate al minore.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo in senso ampio: nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Da ciò deriva che il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, né tanto meno sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Tribunale ha richiamato al riguardo un orientamento consolidato del giudice amministrativo, indicato con il richiamo a Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503, Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159, Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599, Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120, Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981 e Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446. In tutti questi precedenti la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse produce la sola presa d’atto del giudice, senza spazio per una decisione di merito.

In applicazione di tale principio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando eccezionali ragioni nella definizione in rito della controversia e nella peculiarità della fattispecie.

La pronuncia ha natura meramente processuale e non incide sul diritto del minore all’inclusione scolastica: essa si limita a prendere atto della scelta abdicativa dei ricorrenti, che avevano ormai rinunciato a coltivare la pretesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *