Divieto di concentrare in un unico atto riesame dell’AIA (TAR Lombardia n. 1917 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, recependo acriticamente le criticità emerse in sede di visita ispettiva, impone al gestore di un impianto nuove prescrizioni non contenute nell’allegato tecnico all’AIA e contestualmente lo diffida al rispetto di altre prescrizioni viola il principio di tipicità e di nominatività degli atti amministrativi. Le attività di riesame dell’AIA, disciplinate dall’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152 del 2006, e quelle sanzionatorie o ripristinatorie del rispetto delle condizioni autorizzative, disciplinate dall’art. 29-decies del medesimo decreto, hanno presupposti e finalità distinti e non possono essere concentrate in un unico procedimento. Il riesame dell’AIA presuppone inderogabilmente il previo coinvolgimento del gestore, cui spetta fornire l’apporto istruttorio necessario. La concentrazione di poteri eterogenei nel medesimo atto integra sviamento e determina l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce nel Comune di Corte Palasio un impianto destinato al trattamento di rifiuti urbani e speciali, autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lodi dell’8 marzo 2017, che ha rinnovato l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia nel 2007. L’allegato tecnico all’autorizzazione descrive le attività e reca le specifiche prescrizioni da rispettare.

All’esito di una serie di verifiche ispettive, A.R.P.A. Lombardia ha redatto la relazione finale del 4 giugno 2019, confermando la presenza di criticità. La ricorrente ha presentato una articolata nota di osservazioni, contestando le risultanze ispettive e la violazione dei propri diritti di partecipazione. Con la nota del 5 agosto 2019 dell’Area Tecnica della Provincia, l’amministrazione ha invitato la società a “risolvere” le criticità, imponendo contestualmente il rispetto di alcune prescrizioni. La società ha impugnato la nota e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 29-octies e 29-decies del D. Lgs. n. 152 del 2006, la violazione della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare l’atto impugnato come atto lesivo e non come mero invito endoprocedimentale non pregiudizievole. La nota contiene infatti prescrizioni non presenti nell’allegato tecnico all’AIA e una formale diffida rispetto ad altre prescrizioni, con effetti immediatamente incisivi sulla posizione della società.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra le due disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006. L’art. 29-octies disciplina il rinnovo e il riesame dell’AIA, prevede una puntuale scansione procedimentale e richiede inderogabilmente il previo coinvolgimento del gestore, cui spetta fornire tutte le informazioni necessarie. Il successivo art. 29-decies attiene invece al rispetto delle condizioni dell’autorizzazione e agli aspetti sanzionatori o ripristinatori, senza incidere sul contenuto dell’autorizzazione stessa.

Nel caso concreto, la Provincia ha concentrato nel medesimo procedimento attività di carattere sanzionatorio, autorizzatorio e di variante rispetto all’AIA già rilasciata. Tale concentrazione contrasta con il principio di tipicità degli atti amministrativi, soprattutto sanzionatori, e con il divieto di utilizzare il potere amministrativo in maniera sviata.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i principi di tipicità e di nominatività dei provvedimenti, corollari del principio di legalità, impongono che l’atto sia identificato dalla norma che prevede quel potere, essendo conferiti all’amministrazione poteri tipici rispondenti ciascuno a una funzione specifica (T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1399 del 2023; T.A.R. Puglia, Bari, n. 1241 del 2023).

Rileva inoltre il Collegio l’assenza di un previo contraddittorio tra la Provincia e la società, questione già esaminata con riguardo alle medesime parti e allo stesso impianto da T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2411 del 2011, nonché la mancata costituzione dell’ente intimato, che impedisce di mettere in discussione i presupposti del ricorso. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle restanti censure. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico della Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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