Doppia conformità e diniego di sanatoria: rilevante il cambio d’uso del sottotetto (TAR Sicilia n. 1948 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è provvedimento di carattere vincolato, che non richiede motivazione ulteriore rispetto alla verifica della corrispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, tanto al momento della realizzazione quanto a quello della presentazione dell’istanza. L’onere di dimostrare la doppia conformità grava interamente sul privato. La trasformazione di un sottotetto o di una cantina in vano abitativo integra mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, con incremento di volumetria e di superfici utili e conseguente aggravio del carico urbanistico. La presentazione dell’istanza di sanatoria costituisce ammissione del carattere abusivo delle opere e della necessità del titolo edilizio. Il diniego tacito non impedisce all’amministrazione di provvedere in via espressa, con atto di conferma rinnovativo che riapre i termini di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Messina ha rigettato la domanda di permesso di costruire in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 36 l.r. Sicilia n. 16/2016, per il recupero abitativo di un sottotetto, la chiusura di una veranda, la trasformazione di due tettoie in pergolati e la modificazione di un servizio igienico in un box auto.
Le opere erano emerse da un sopralluogo della Polizia municipale, seguito da un ordine di demolizione. Avverso questo il ricorrente aveva proposto ricorso, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi formato il silenzio diniego sull’istanza di sanatoria. Il Comune ha poi concluso il procedimento con un diniego espresso, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi: mancanza dello stato legittimo, assenza della doppia conformità, mancato riscontro alle prescrizioni impartite e omessa produzione della documentazione fotografica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza al diniego tacito. La ritiene infondata: anche dopo la formazione del silenzio rigetto, l’amministrazione conserva il potere di provvedere in via esplicita sull’istanza di conformità, e il provvedimento espresso sopravvenuto costituisce atto di conferma in senso proprio, a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica e riapre i termini per il ricorso.
Sono invece inammissibili le censure rivolte contro l’ordine di demolizione, estranee all’oggetto del giudizio. Nel merito, le doglianze sono comunque infondate: l’ordine demolitorio è atto vincolato che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, e l’annotazione di servizio dei verbalizzanti costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Il nucleo della decisione riguarda il procedimento di accertamento di conformità. Il Collegio ribadisce che si tratta di provvedimento vincolato, il cui onere probatorio sulla doppia conformità ricade interamente sul privato. Il ricorrente non ha offerto alcun riscontro alla ritenuta assenza di tale requisito, che costituisce la parte essenziale della motivazione del diniego.
Quanto alla tesi del mutamento di destinazione non urbanisticamente rilevante, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la trasformazione di locali previsti come cantina o sottotetto in nuovi volumi residenziali, non meramente accessori, determina incremento delle volumetrie e delle superfici utili, con aggravio del carico urbanistico ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. Le opere, valutate in visione complessiva e non atomistica, hanno prodotto un cambio d’uso rilevante e creazione di volumetria. Decisivo, inoltre, il mancato ottemperamento alle prescrizioni comunali per integrare la doppia conformità e la mancata produzione della documentazione integrativa.
Il secondo motivo è respinto: l’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 è divenuto applicabile in Sicilia solo con la l.r. n. 27/2024, in vigore dal 20 novembre 2024, quindi dopo l’adozione del provvedimento impugnato. Il Collegio esclude infine i presupposti per la consulenza tecnica, non potendo questa esonerare la parte dagli oneri probatori, e rigetta il ricorso, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.