Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1726 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di attribuire la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente stabilito con sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni dalla notifica della decisione di ottemperanza. Per il caso di protratta inottemperanza è nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Calabria l’ottemperanza alla sentenza n. 2087/2023 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro e Previdenza. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/22 e 2022/2023, tramite assegnazione della carta docente, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa, oltre interessi o rivalutazione.

Con ordinanza n. 1216 del 10 luglio 2025 il Tribunale aveva chiesto alla ricorrente di provare la notifica della sentenza all’indirizzo di posta certificata ministeriale, con indicazione del codice fiscale e delle annualità riconosciute, secondo le istruzioni dell’amministrazione. La questione arriva al giudice amministrativo perché il Ministero, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato della sentenza, era rimasto inadempiente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto il presupposto della notifica. Con memoria del 14 luglio 2025 la ricorrente ha dimostrato l’invio della sentenza all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it in data 23.2.2024, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione del 29.7.2024.

La ricorrente non ha costituito il Ministero, ma ciò non incide sull’accertamento. Il giudice ha rilevato che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Da qui l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., che disciplina l’ottemperanza al giudicato nel processo amministrativo.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura della ricorrente. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il commissario ad acta in un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Al commissario è affidato il compito di provvedere in via sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Sul regime delle spese dell’attività commissariale il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori. La norma, ancorché riferita a quella specifica ipotesi, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, n. 1499 del 2025. I compensi e le spese per l’eventuale attività commissariale restano così a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 300,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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