Porto di fucile negato per contesto familiare e residenza in area mafiosa (TAR Calabria n. 295 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia concernenti la detenzione e il porto di armi, la valutazione dei requisiti di affidabilità deve essere operata nei confronti del destinatario del titolo e non può fondarsi sul solo rapporto di parentela con soggetti pregiudicati. Il contesto familiare rileva unicamente in quanto sia idoneo a determinare un fondato rischio di abuso delle armi. L’Amministrazione può negare il porto di fucile uso caccia quando la vicinanza con congiunti gravati da rilevanti precedenti in materia di armi e la comune residenza in un territorio di capillare diffusione del fenomeno mafioso siano esposte con motivazione logica e congrua. Le valutazioni ampiamente discrezionali dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, se congruamente motivate, sono sottratte al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Vibo Valentia ha respinto la sua istanza di rilascio del porto di fucile uso caccia ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il diniego si fondava sul contesto familiare dell’istante, caratterizzato dalla presenza di congiunti con precedenti di polizia e ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata locale.

Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la falsa applicazione delle norme sul porto d’armi, sostenendo che le ragioni del diniego fossero fondate esclusivamente sui precedenti penali del padre. Costituitisi in giudizio, la Questura e il Ministero dell’Interno hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il rapporto di parentela con un soggetto avente precedenti penali non può assurgere ad unico elemento espressivo dell’affidabilità del richiedente, dovendo la valutazione dei requisiti essere operata esclusivamente nei confronti del destinatario dell’autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 2362). Tuttavia, il contesto familiare può rilevare quando sia idoneo a determinare un fondato rischio di abuso delle armi.

Nel caso concreto il provvedimento non si esaurisce nel mero rapporto di parentela. L’Amministrazione ha accertato che il padre del ricorrente è gravato da una misura di prevenzione personale e da svariati precedenti di polizia, ed è stato indicato in un’operazione investigativa come appartenente a consorterie della criminalità organizzata locale. Analogo quadro riguarda un prossimo congiunto, gravato da pregiudizi in materia di armi, contro la persona e per associazione di tipo mafioso.

La difesa del ricorrente ha prodotto una sentenza di assoluzione del padre per il reato in materia di stupefacenti. Il Collegio osserva però che l’estratto non consente di individuare il capo di imputazione, essendo la formula “per non avere commesso il fatto” riferita unitamente ad altri concorrenti. Il grave quadro indiziario relativo all’appartenenza a consorterie criminali non risulta pertanto superato, né è mutata la posizione del prossimo congiunto. Il trasferimento di residenza del padre è avvenuto solo dopo l’adozione della misura contestata.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui l’Autorità di Pubblica Sicurezza valuta con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati (TAR Reggio Calabria, 30 maggio 2019, n. 309; TAR Reggio Calabria, 12 dicembre 2018, n. 732) e che le valutazioni ampiamente discrezionali, se congruamente e logicamente motivate, sono sottratte al sindacato di legittimità (Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7107). L’Amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha ricostruito in modo logico il potenziale rischio nascente dal legame familiare e dalla comune residenza in un territorio di elevata diffusione della ‘ndrangheta. Il richiamo alla sentenza della Sezione n. 1080 del 2014 è giudicato non pertinente, perché in quella sede mancava la rappresentazione dei rapporti idonei a determinare la possibilità di abuso. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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