Porto d’armi: motivazione insufficiente e integrazione giudiziale inammissibile (TAR Molise n. 194 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi per difesa personale, il diniego prefettizio è illegittimo per difetto di motivazione quando l’Amministrazione non valuta in concreto il bisogno del richiedente di andare armato, limitandosi a formule di stile e a un astratto rinvio a precedenti giurisprudenziali non sovrapponibili alla fattispecie. Le osservazioni procedimentali dell’istante devono essere prese in carico e confutate, non liquidate con clausole generiche. La motivazione non può essere integrata in sede giudiziale mediante la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato: l’integrazione è ammissibile solo attraverso atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida. L’annullamento giurisdizionale di un precedente diniego impone, in caso di nuova determinazione sfavorevole, giustificazioni più articolate e puntuali.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico di una società con sede in Napoli e coadiutore della madre nella gestione di una rivendita di generi di monopolio e ricevitoria del lotto, presentava alla Prefettura di Isernia istanza di licenza di porto di pistola per difesa personale ai sensi dell’art. 42 del R.D. n. 733 del 1931, deducendo l’esigenza di tutelare la propria incolumità in ragione dell’attività svolta. La Prefettura rigettava l’istanza; il diniego veniva annullato da una precedente pronuncia dello stesso Tribunale.

Nel rideterminarsi, l’Amministrazione adottava un secondo provvedimento negativo, motivato con il richiamo alla presenza di persone controindicate tra i familiari non conviventi e all’insussistenza del bisogno di andare armato. Contro tale atto il ricorrente proponeva ricorso, lamentando violazione ed elusione del giudicato, difetto di istruttoria e di motivazione e mancato riscontro delle osservazioni procedimentali ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo processuale: le giustificazioni integrative addotte dalla difesa erariale nella memoria non sono valutabili. Sul punto richiama l’orientamento secondo cui, nel processo amministrativo, l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile solo mediante gli atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida, restando inammissibile l’integrazione postuma tramite scritti difensivi, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 1096 del 2023, sez. III, n. 10448 del 2022 e sez. VI, n. 1903 del 2024.

Nel merito, il nuovo diniego liquida le osservazioni dell’interessato con una vuota formula di stile e aggiunge solo scarne considerazioni. Quanto al bisogno di andare armato, l’Amministrazione estende la valutazione alla provincia di Napoli, ma in modo sbrigativo. Quanto all’affidabilità, si limita a evocare i presunti diritti morali dei familiari alla fornitura delle armi, con rinvio a giurisprudenza settoriale di cui non è mostrata la sovrapponibilità.

La motivazione è insufficiente anche alla luce degli elementi istruttori. La nota della Questura di Napoli conferma che il richiedente provvede personalmente ai versamenti di contanti e registra più denunce di rapine; documenta inoltre l’assenza di precedenti penali, il possesso di regolare titolo per il tiro a volo e l’assenza di abusi. La parte ha prodotto ulteriori denunce per aggressioni e rapine, oggettivamente idonee a fondare il pericolo per l’incolumità personale.

Il Collegio sottolinea la dimensione esecutiva della precedente sentenza annullatoria: essa richiedeva, a fronte di un nuovo diniego, giustificazioni ben più articolate tanto sull’affidabilità quanto sull’effettiva esigenza di andare armato. Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento annullato, con nuovo onere di rideterminazione per l’Amministrazione nel rispetto dei criteri indicati. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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