Titolo di viaggio esteso al titolare di protezione umanitaria e obbligo di motivazione (TAR Molise n. 195 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto, previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 251/2007, va rilasciato, in presenza delle fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, anche al titolare di protezione umanitaria, nonostante la norma menzioni solo lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. L’interpretazione costituzionalmente orientata e la prassi del Ministero dell’Interno impongono di non sottoporre il beneficiario della protezione umanitaria a condizioni deteriori. Il provvedimento che escluda in termini aprioristici l’applicabilità della norma è illegittimo. È parimenti illegittimo per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990 il diniego che ometta di considerare le osservazioni presentate dall’interessato in risposta al preavviso di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino togolese titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentava istanza alla Questura per ottenere un documento di viaggio sostitutivo del passaporto. La Questura notificava un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando che l’istante non aveva comprovato i motivi che gli impedivano di richiedere il passaporto alle autorità del proprio Paese e segnalando una sua permanenza nel Paese di origine tra luglio e agosto 2019.
L’interessato replicava, precisando che il viaggio aveva avuto come destinazione il Benin e non il Togo, e rappresentando il pericolo di arresto in caso di rientro. La Questura rigettava comunque l’istanza, sul presupposto che il titolo di viaggio spetti solo ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Da qui il ricorso, con contestazione della violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 251/2007 e della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura. Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore e rientra nella competenza esclusiva di questi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 251/2007; la Prefettura è pertanto estromessa dal giudizio, restando in causa il Ministero dell’Interno.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina del titolo di viaggio. L’art. 24 d.lgs. n. 251/2007 prevede il documento per i titolari di status di rifugiato e, in presenza di fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto, per i titolari di protezione sussidiaria. Il Collegio ritiene che l’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema imponga di estendere la previsione anche ai titolari di protezione umanitaria.
Tale lettura trova conferma nella circolare del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2003, che riconosce il diritto al titolo di viaggio al titolare di protezione umanitaria privo di passaporto o nell’impossibilità di ottenerlo, e nell’orientamento del Consiglio di Stato, richiamato anche attraverso il richiamo all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. Il beneficiario della protezione umanitaria non può essere sottoposto a condizioni indiscriminatamente deteriori rispetto alle altre categorie. La norma richiede dunque che sussistano le fondate ragioni ostative al passaporto, come affermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. III, n. 451 del 2016; Cons. Stato, sez. III, n. 865 del 2021).
Il provvedimento è illegittimo già perché preclude in termini aprioristici l’applicazione dell’art. 24 all’istante titolare di protezione umanitaria. Il Tribunale ravvisa inoltre un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990: l’Amministrazione ha obliterato le osservazioni dell’interessato, senza prendere posizione sulla destinazione del viaggio e sul dedotto pericolo di rientro.
Non regge l’argomento difensivo secondo cui il ricorrente avrebbe potuto chiedere il passaporto all’Ambasciata a Parigi. Il Consolato del Togo ha precisato che i cittadini che devono presentare la prima domanda di passaporto sono obbligati a richiederlo personalmente in Togo. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del decreto e obbligo di rideterminazione sull’istanza; spese compensate.
Nota della Redazione
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