Divieto prefettizio di detenere armi e lite in famiglia indice di inaffidabilità (TAR Lombardia n. 1951 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931, presuppone la mancanza di affidamento in ordine alla capacità di non abusare delle armi, il cui onere probatorio grava sull’amministrazione. Tale giudizio costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e richiede una compiuta ponderazione tra la tutela della pubblica incolumità e l’interesse privato al mantenimento delle armi. Il divieto può essere adottato anche in assenza di una sentenza penale di condanna per reati espressivi di indole violenta, allorché emergano fatti o circostanze — anche attinenti a procedimenti penali in corso o conclusi con archiviazione — dai quali si desuma la pericolosità sociale dell’istante. La condotta tenuta nell’ambito del nucleo familiare e nel luogo di custodia delle armi integra un indice significativo di inaffidabilità, in quanto rivela difetto di autocontrollo e di senso di responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi per uso sportivo rilasciata nel 2017, con scadenza nel gennaio 2023. La Prefettura di Lecco ha adottato un decreto con il quale lo ha ritenuto privo dei requisiti soggettivi di affidabilità per la detenzione delle armi custodite presso la propria residenza, ravvisando il pericolo di abuso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.
Il provvedimento si fondava su due presupposti autonomi: una lite in famiglia avvenuta presso l’abitazione di residenza nel dicembre 2022 e una pregressa denuncia per lesioni personali risalente al 2011, definita con archiviazione previa remissione della querela. Il ricorrente ha impugnato il divieto deducendo la violazione dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931, l’episodicità e l’isolatezza della lite, nonché il difetto di istruttoria per non essere stato ascoltato in ordine al proprio profilo soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931, che attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Da tale disposizione si ricava che l’adozione del divieto è subordinata all’accertamento della mancanza di affidamento, la cui prova è posta a carico dell’amministrazione. La relativa valutazione è espressione di discrezionalità amministrativa e impone una compiuta ponderazione tra la tutela della pubblica incolumità e l’interesse privato al mantenimento delle armi, secondo i precedenti della stessa Sezione richiamati.
Il Tribunale precisa che il divieto può essere disposto anche in difetto di una sentenza penale di condanna per reati espressivi di indole violenta, ove emergano fatti o circostanze — anche attinenti a procedimenti penali in corso — dai quali dedurre la pericolosità sociale dell’istante e il conseguente pericolo per la collettività. Il provvedimento impugnato presenta peraltro una motivazione plurima, fondata su ragioni autonome e ciascuna autosufficiente: il rigetto delle censure rivolte a una di esse non ne inficia la validità.
Nel merito, la lite in famiglia costituisce comportamento significativo dell’inaffidabilità del ricorrente in ordine alla corretta gestione e uso delle armi. Il Collegio osserva che, al di là dell’accertamento penale, il contegno tenuto ha violato una regola di condotta basilare, essendo stati posti in essere atti di violenza nei confronti di componenti del nucleo familiare all’interno della residenza ove sono custodite le armi denunciate. La misura mira a evitare il pericolo che il ricorrente e i suoi familiari possano venire in possesso delle armi, volontariamente o accidentalmente, abusandone.
La Prefettura ha dunque posto a fondamento del divieto circostanze fattuali adeguatamente ponderate in relazione all’attualità del pericolo. Il giudizio di non affidabilità, intesa come autocontrollo e senso di responsabilità, risulta ragionevolmente espresso, richiamandosi sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3738 del 2023. L’infondatezza delle censure rivolte a una delle autonome ragioni comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio. Resta fermo che l’amministrazione, in sede di nuova istanza, dovrà valutare le circostanze sopravvenute e ponderare l’attualità ostativa di quelle precedenti.
Nota della Redazione
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