L’acquisizione ex art. 31 si applica solo alle aree effettivamente edificate abusivamente (TAR Sicilia n. 1986 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale disposta a norma dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 può avere ad oggetto esclusivamente le aree sulle quali siano stati specificamente realizzati gli interventi edilizi abusivi oggetto dell’ingiunzione di demolizione rimasta inottemperata. È pertanto illegittimo il provvedimento che estenda l’acquisizione a particelle sulle quali non risulti alcun manufatto abusivo, sul solo presupposto della loro appartenenza al medesimo “comparto” o della loro riferibilità a soggetti possessori degli immobili non intestati. La valutazione unitaria del comparto interessato appartiene infatti alla diversa ipotesi della lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 e non può essere trasposta sul piano della sanzione demolitoria e della conseguente acquisizione ex art. 31.

Il Fatto

Il Comune di San Giovanni La Punta notificava l’Ordinanza n. 13 del 22.11.2024, con cui accertava l’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 80/2021 e 137/2022 e disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e delle aree di sedime, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento veniva indirizzato, tra gli altri, alla proprietaria di tre particelle catastali, qualificata come titolare di immobili non intestati ai soggetti che avevano realizzato e continuavano a gestire il circolo ippico insistente sul comparto.

La proprietaria impugnava l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione dell’art. 31 citato, l’eccesso di potere per omesso accertamento dell’inottemperanza, l’estraneità alla realizzazione degli abusi e la mancata perimetrazione dell’area acquisita. Il Comune non si costituiva in giudizio, pur depositando documentazione in adempimento degli obblighi di cui all’art. 46 c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sul primo motivo, ritenendolo fondato. Il provvedimento impugnato aveva incluso le particelle della ricorrente sulla base di due argomenti: la “nuova sistematizzazione delle particelle e delle relative proprietà facenti parte del comparto” e la riconducibilità delle stesse agli “immobili non intestati ai sigg. Nicosia ma in loro possesso”.

Il Tribunale osserva che i provvedimenti adottati a norma dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 possono riguardare soltanto aree sulle quali siano stati specificamente realizzati interventi edilizi abusivi. Il dato decisivo è che dal verbale di verifica di ottemperanza n. 80 del 25.08.2021, notificato alla ricorrente, nessun intervento edilizio risultava essere stato realizzato sulle particelle catastali in questione.

Da qui la violazione di legge: l’appartenenza al comparto e la riferibilità delle aree a soggetti possessori di immobili non intestati sono circostanze giuridicamente irrilevanti ai fini dell’art. 31. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’indagine va condotta in relazione all’intero comparto interessato dalla lottizzazione (TAR Campania – Napoli, Sez. II, sentenza 28 settembre 2020, n. 4078), precisando però che tale criterio opera esclusivamente nella diversa ipotesi della lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.

Nel caso concreto, invece, la sanzione della demolizione prima e dell’acquisizione coattiva poi era stata disposta a norma dell’art. 31 del medesimo decreto. Il vizio dedotto è dunque sussistente e determina l’accoglimento del ricorso in base al primo motivo, con assorbimento per consunzione logica delle censure sub 2) e 3) e conseguente annullamento del provvedimento limitatamente alle aree di proprietà della ricorrente.

Il Tribunale statuisce sulle spese secondo soccombenza, liquidandole in favore della ricorrente e ponendole a carico del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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