Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1992 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dall’esito in rito della vicenda e dalla minima attività processuale svolta.
Il Fatto
La struttura ricorrente, casa di cura privata accreditata, aveva acquistato il ramo di azienda di altra casa di cura e ottenuto il trasferimento dell’accreditamento con provvedimento regionale. Con istanza aveva chiesto l’accreditamento degli ottanta posti letto autorizzati. L’Assessorato regionale della Salute ha quindi determinato, con D.A. n. 1926/2019 del 16.10.2019, l’aggregato di spesa regionale e provinciale per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2019.
In data 31 gennaio 2020 la ricorrente ha sottoscritto il contratto per l’assegnazione del budget definitivo per l’anno 2019; con nota dell’aprile 2020 l’ASP ha comunicato il budget provvisorio per l’anno 2020. Avverso tali atti la struttura ha proposto ricorso articolando cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e disparità di trattamento. In vista dell’udienza l’Assessorato ha depositato memoria; con successiva memoria la ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la regola consolidata secondo cui il processo amministrativo è processo di parti e in esso vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915). La parte può dunque, nell’esercizio di tale disponibilità, dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla decisione.
Da ciò deriva un preciso limite ai poteri del giudice: questi non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. È pertanto tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, secondo un orientamento già espresso in sede locale e nazionale (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 22/01/2024, n. 271; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30/07/2021, n. 2587).
Il Collegio rileva che la dichiarazione è stata resa dalla ricorrente con memoria depositata prima che la causa fosse trattenuta in decisione, e dunque entro il perimetro temporale di esercizio della disponibilità dell’azione. Non emergono ragioni per discostarsi dall’esito imposto dalla dichiarazione stessa.
In ragione di quanto richiesto da parte ricorrente, il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’esito in rito della vicenda e la minima attività processuale svolta dinanzi al Tribunale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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