Sei scatti stipendiali e buonuscita anche per la Guardia di Finanza (TAR Lombardia n. 1634 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale della Guardia di Finanza, dovendosi computare i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche in caso di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie intervenuta al compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 nella versione originaria, con la conseguenza che non è più vigente la norma che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. L’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare conferma l’applicazione dell’art. 6 bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto a quello civile. Il carattere tassativo dell’elenco dell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973 non osta al computo dei sei scatti, che trovano fondamento in una disposizione successiva e dotata di effetto integrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato congedato a domanda all’età di 59 anni, con 40 anni di servizio utile contributivo, avendo maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Lamenta l’errata liquidazione del trattamento di fine servizio, perché l’I.N.P.S. avrebbe escluso dalla base di calcolo la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987.
Chiede pertanto l’accertamento della spettanza del beneficio e del conseguente obbligo di rideterminare l’indennità di buonuscita, con rivalutazione monetaria e interessi. Si costituiscono in giudizio l’I.N.P.S., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie la richiesta dell’Avvocatura dello Stato e dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 6465 del 2010; Cons. Stato n. 329 del 2006; Cons. Stato n. 1231 del 2019).
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce il contenuto dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che al primo comma attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e al secondo comma ne estende l’applicazione al personale collocato in quiescenza a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La conclusione interpretativa, già seguita dal medesimo Tribunale, non muta per gli ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
Il Collegio respinge la tesi dell’I.N.P.S. secondo cui la disciplina sarebbe riservata alla sola Polizia di Stato. L’art. 2268, comma 1, n. 872), d.lgs. n. 66/2010 ha abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990, che aveva riscritto l’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987; tale abrogazione non produce la reviviscenza della versione originaria della disposizione. Il riferimento è ai principi affermati dalla Corte cost. n. 13 del 2012 e alla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 2887 del 2023; Cons. Stato n. 3913 del 2023).
La volontà del legislatore di una disciplina uniforme emerge dall’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare, che continua ad applicare l’art. 6 bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto a quello civile. È quindi infondata anche l’ulteriore difesa dell’I.N.P.S. fondata sul preteso carattere tassativo dell’elenco dell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973: il riconoscimento dei sei scatti trova fondamento in una disposizione successiva e dotata di effetto integrativo.
Il ricorso è dunque accolto, accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici dell’art. 6 bis e l’obbligo dell’I.N.P.S. di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulla somma spettano i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’I.N.P.S.
Nota della Redazione
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