Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità per perdita di efficacia dell’atto (TAR Puglia n. 199 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, ovvero quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione. A fronte di una dichiarazione del ricorrente che prospetti la perdita di efficacia del provvedimento e si rimetta a una definizione in rito, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse. L’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. presuppone però una dichiarazione di interesse a fini risarcitori, resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.; in sua assenza il ricorso è improcedibile.
Il Fatto
Il Comune di Massafra ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Taranto, nel settembre 2017, ha disposto la proroga fino al 23 agosto 2021 della validità del provvedimento di V.I.A. e A.I.A. rilasciato alla società controinteressata per la seconda linea di una centrale termoelettrica alimentata a C.D.R. e biomasse. Con ricorso autonomo e motivi aggiunti il Comune ha poi gravato la successiva determinazione del 24 luglio 2018, recante il provvedimento favorevole di riesame dell’A.I.A. ai sensi dell’art. 29 octies del d.lgs. n. 152/2006, oltre agli atti connessi e alla relazione di verificazione tecnica.
I giudizi, inizialmente sospesi in attesa della definizione del processo penale e del giudizio di revocazione innanzi al Consiglio di Stato, sono stati riassunti dal Comune dopo l’estinzione del reato per prescrizione e la perenzione del giudizio di revocazione. All’udienza del 6 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i due ricorsi per la parziale coincidenza soggettiva e l’identità dei provvedimenti impugnati. Passa poi al profilo in rito, rilevando come il Comune, nella memoria del 4 gennaio 2024, abbia prospettato la scadenza del termine quinquennale della proroga e la conseguente perdita di efficacia anche del successivo riesame dell’A.I.A., rimettendosi a una definizione in rito.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende inutile l’annullamento, oppure quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione (Cons. Stato sez. V n. 9683 del 2023; Cons. Stato sez. IV n. 303 del 2024). Richiama altresì il principio per cui, a fronte dell’espressa dichiarazione di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio (Cons. Stato sez. III n. 9130 del 2023).
La richiesta di annullamento contenuta nelle conclusioni della stessa memoria resta irrilevante, perché manca una domanda o dichiarazione di interesse a fini risarcitori. L’Adunanza Plenaria n. 8/2022 ha chiarito che per l’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, ma la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., circostanza non verificatasi.
Per completezza, il Tribunale osserva che le principali censure sono comunque infondate: la Corte di appello penale di Lecce, con sentenza divenuta irrevocabile, ha accertato, ancorché a fini civili, l’insussistenza dei profili di illiceità concernenti l’asserita distruzione dell’area boscata e la presenza della gravina, circostanze poste a fondamento dell’impugnazione. I ricorsi riuniti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.