Silenzio-inadempimento sul riconoscimento dei titoli esteri conseguiti all’estero per il sostegno (TAR Lazio n. 10586 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo la mancata conclusione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, decorso il termine complessivo di cui all’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, che consta di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e di tre mesi per l’adozione del provvedimento finale. L’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine, indipendentemente da ogni ulteriore attività dell’interessato, ove l’Amministrazione non abbia richiesto integrazioni. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza del ricorso, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito presso un’università spagnola, ai sensi della direttiva 2013/55/UE. L’Amministrazione, tuttavia, non dava alcun riscontro alla domanda, nonostante la scadenza dei termini di legge, impedendo alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
Avverso tale inerzia, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha premesso che, per configurare l’obbligo di provvedere, è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati.
Quanto al termine, il Collegio ha richiamato l’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa un termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e un termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento finale sul riconoscimento. Il termine complessivo, quindi, può arrivare fino a quattro mesi dalla presentazione della domanda, nel caso in cui l’Amministrazione richieda integrazioni documentali.
Avendo il Ministero omesso sia di pronunciarsi sia di richiedere integrazioni, il Collegio ha accertato la sussistenza dell’illegittimo silenzio-inadempimento. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, precisando che il provvedimento dovrà conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022 in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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