Proroga automatica delle concessioni demaniali e disapplicazione della normativa interna (TAR Liguria n. 199 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo fissato dall’art. 3 della legge n. 118/2022 opera automaticamente nei titoli concessori in essere, senza necessità di alcun provvedimento applicativo e senza che l’amministrazione debba attivare l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La proroga tecnica disposta mediante licenza suppletiva ex art. 24, comma 2, Reg. CN è legittima, avendo contenuto dispositivo equivalente all’atto di proroga e finalità di consentire il godimento del concessionario nelle more delle procedure selettive. Le successive proroghe legislative del termine di efficacia delle concessioni in essere contrastano con il diritto dell’Unione e vanno disapplicate, prevalendo il dictum della Corte di giustizia sul rinnovo automatico. Il divieto di indire le selezioni fino all’adozione dei criteri nazionali, previsto dal previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022, era tamquam non esset per contrasto con la normativa europea e per il vano decorso del termine della delega.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel territorio comunale, hanno impugnato la delibera di Giunta n. 161 del 29 dicembre 2023 e le note del 5 e 18 gennaio 2024, con cui l’ente ha preso atto della scadenza delle concessioni al 31.12.2023 e ha disposto la proroga tecnica al 31.12.2024 mediante licenze suppletive.
I ricorrenti hanno sostenuto di essere ancora titolari di concessioni con scadenza al 2033 e di aver subito un illegittimo annullamento d’ufficio del titolo originario, senza la ponderazione degli interessi e la tutela dell’affidamento richieste dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. Nelle more è sopravvenuto il DL n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, che ha differito il termine delle concessioni in essere al 30.9.2027.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso, rilevando che sono stati dedotti motivi ulteriori rispetto alla pretesa scadenza al 2033. Nel merito, il ricorso è infondato. Il primo motivo è inammissibile: le disposizioni della legge n. 145/2018 che avevano disposto la proroga al 2033 sono state abrogate dall’art. 3 della legge n. 118/2022, cosicché al momento della notifica del gravame quel termine non era più in vigore.
Il Tribunale esclude che il Comune abbia esercitato l’autotutela: il nuovo termine deriva direttamente dalla norma imperativa, con operatività automatica su tutte le concessioni in essere. La delibera impugnata si limita a prendere atto del termine stabilito dalla legge. Irrilevanti, oltre che errate, sono le argomentazioni sulla non vincolatività delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021, poiché la pronuncia n. 17/2021 non è stata annullata dalla Suprema Corte e conserva effetti nomofilattici.
Quanto alla sopravvenienza normativa, il Collegio ritiene che la proroga al 30.9.2027 prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del DL n. 131/2024 contrasti con la normativa europea e debba essere disapplicata, richiamando propri precedenti. Nessun accordo tra Stato e Commissione può prevalere sul dictum della Corte di giustizia in ordine all’incompatibilità del rinnovo automatico delle concessioni (CGUE, cause riunite C-458/14 e C-67/15; CGUE, causa C-348/22).
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, avendo l’atto valenza ampliativa della sfera giuridica dei ricorrenti e essendo stato richiesto dagli stessi; nel merito è infondato, poiché la licenza suppletiva ha il medesimo contenuto dispositivo dell’atto di proroga invocato. Il terzo motivo è infondato: il divieto di indire le selezioni, oltre che abrogato, era già in contrasto con la normativa europea; la censura sull’art. 49 CN è inammissibile, non avendo gli atti impugnati previsto alcun incameramento, e comunque infondata alla luce della giurisprudenza europea. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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