Bonifica d’ufficio: rivalsa sul proprietario incolpevole solo se il responsabile è insolvente (TAR Liguria n. 201 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di bonifica d’ufficio ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, il privilegio speciale immobiliare e la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario incolpevole possono essere esercitati solo a seguito di un provvedimento motivato dell’autorità competente che dia conto dell’impossibilità o dell’infruttuosità della rivalsa verso il soggetto responsabile della contaminazione, ai sensi dell’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. La regola opera anche quando il risanamento sia finanziato con risorse destinate ai siti orfani dal D.M. n. 269/2020, il cui art. 6, comma 4, rinvia alle regole ordinarie. L’onere reale sorge automaticamente per effetto dell’approvazione del progetto, ma grava esclusivamente sulla porzione di sito effettivamente interessata dall’intervento, non sulle ulteriori superfici che restano inquinate. L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario non elide il dovere del responsabile dell’inquinamento, in applicazione del principio “chi inquina paga“.

Il Fatto

La liquidazione giudiziale di una società immobiliare, proprietaria di un vasto compendio nel comune di La Spezia interessato per decenni da una raffineria, ha impugnato la determina con cui l’amministrazione civica ha disposto di eseguire d’ufficio la bonifica di una porzione del sito, esercitando i poteri di rivalsa e iscrivendo onere reale sull’intera area ancora contaminata. La ricorrente ha dedotto di essere proprietaria incolpevole, essendo pacificamente responsabile della contaminazione il successore universale della società petrolifera originaria, e di avere subito l’addebito delle spese senza alcuna motivazione sull’impossibilità di agire verso tale soggetto.

Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche la determina conclusiva della conferenza dei servizi che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, lamentando tra l’altro il carattere parziale della bonifica, la destinazione delle risorse del PNRR a un’area di modeste dimensioni e i profili di difetto istruttorio del progetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene legittima la scelta di intervenire in via sostitutiva, poiché né il successore della società petrolifera né la proprietaria assoggettata a procedura concorsuale eseguono i lavori. L’area è inclusa nel piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, con accesso ai fondi del PNRR, e trova applicazione la disciplina dei siti orfani.

Il nucleo del decidere è però altro. Il comma 3 dell’art. 253 subordina la rivalsa verso il proprietario incolpevole a un provvedimento motivato che giustifichi l’impossibilità della ripetizione verso il responsabile. Nella specie la determina è affetta da carenza motivazionale, non indicando le ragioni ostative all’azione verso il successore universale, sicuramente solvibile, dell’inquinatore.

Il Collegio respinge le difese fondate sulla gestione di affari altrui ex art. 2028 cod. civ., richiamate da Cons. St., sez. IV, n. 1110 del 2024 e Cons. St., sez. IV, n. 5542 del 2021: manca la spontaneità dell’intervento, essendo la società proprietaria tenuta contrattualmente in forza della transazione; la negotiorum gestio genera un’obbligazione di facere, non di dare una somma per equivalente; l’apertura della procedura concorsuale ha comunque fatto venir meno l’obbligo di fare. La transazione ha effetti solo inter partes e non esclude la responsabilità extracontrattuale del successore, fondata sull’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 secondo Cons. St., sez. IV, n. 1397 del 2023.

Quanto all’onere reale, esso sorge automaticamente con l’approvazione del progetto e non richiede l’insolvenza del responsabile, ma deve essere circoscritto alla porzione risanata. Poiché l’azione amministrativa non incide sulle superfici che restano contaminate, rispetto a queste non nasce alcuna garanzia reale. Gli atti sono quindi annullati nei limiti dell’esercizio della rivalsa verso la curatela e dell’iscrizione sull’intera area.

Le altre censure sono respinte. Il finanziamento non è a fondo perduto, sicché non opera la limitazione dell’art. 253, comma 5; la scelta di bonificare l’area destinata a verde pubblico costituisce espressione di merito non macroscopicamente illogica; le stime dei costi e la voce degli imprevisti, pari a circa il 10,98%, sono giustificate dalle peculiarità dell’intervento; le misure contro le emissioni odorigene risultano adeguate. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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