Ottemperanza al giudicato e onere della prova dei fatti estintivi (TAR Sicilia n. 2021 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario divenuta esecutiva ed efficace ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Grava invece sull’amministrazione, che intenda sottrarsi all’esecuzione, l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 cod. civ.. L’amministrazione che non si costituisce non smentisce le risultanze degli atti di causa e non può opporre alcuna causa di inefficacia del titolo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso al momento della notifica del ricorso. L’obbligo di ottemperanza comprende sorte capitale e oneri accessori, ma non le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo n. 400/2023 dell’1 settembre 2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento in favore del ricorrente di € 6.678,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e delle spese della procedura. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’Ente il 22 settembre 2023 ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 25 marzo 2025.

L’Amministrazione non ha dato seguito al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di adottare i provvedimenti necessari all’integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, con condanna alle spese. L’Amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e muove dal riparto dell’onere della prova. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm..

Su questa base incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti. L’Ente, non costituito, non ha smentito le risultanze degli atti di causa. Il Tribunale verifica inoltre che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 nel testo integrato dalle modifiche richiamate.

Va dunque affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo riguarda la sorte capitale e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.

Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Ragusa, o funzionario da questi delegato, che su istanza di parte provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il compenso del commissario, in caso di insediamento, sarà liquidato con separato decreto previa relazione sull’avvenuta esecuzione e nota specifica delle spese; la parcella va presentata a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, come chiarito da Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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