Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere della prova (TAR Sicilia n. 2020 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, ossia la decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.; incombe poi sull’amministrazione intimata provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 c.c.. L’amministrazione non costituita non può smentire le risultanze degli atti di causa. Una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’obbligo di ottemperare integralmente sussiste anche per gli oneri accessori, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione del titolo. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla scelta del creditore.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il Giudice del Lavoro ha intimato al Consorzio di Bonifica, oggi mandatario senza rappresentanza di altro Consorzio, il pagamento di una somma in favore del ricorrente, oltre interessi e spese. Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato all’Ente, è stato dichiarato definitivamente esecutivo.
L’amministrazione non ha dato seguito al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, con condanna alle spese. L’Ente, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e muove dalla ripartizione dell’onere della prova. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..
Spettava dunque all’amministrazione provare l’inefficacia di quei fatti. Non costituendosi, l’Ente non ha smentito le risultanze degli atti di causa e non ha allegato alcun elemento contrario.
Il Tribunale verifica poi il presupposto temporale. Al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esercizio di azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. La domanda di ottemperanza è pertanto ammissibile.
Va affermata la persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. L’obbligo copre la sorte capitale e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza resta imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, con ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di relazione e nota spese entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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