Oneri di sicurezza e aggiornamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 (TAR Marche n. 204 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni emergenziali di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con legge n. 91/2022, in quanto norme speciali e derogatorie, non ammettono interpretazione analogica. Esse tuttavia non escludono in via assoluta gli oneri di sicurezza dal meccanismo di aggiornamento dei prezzi. Ove nell’appalto siano previste specifiche lavorazioni finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori, che richiedano l’impiego di materiali da costruzione per i quali siano state rilevate variazioni di prezzo con appositi decreti, tali lavorazioni rientrano nell’ambito applicativo della norma. L’appaltatore non vanta però un diritto all’accertamento giudiziale del quantum e alla condanna al pagamento, potendo il giudice amministrativo solo annullare il diniego e imporre alla stazione appaltante di rideterminarsi.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria efficace di un appalto di lavori stradali, ha impugnato le note con cui l’ANAS ha negato l’aggiornamento dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50/2022 con riferimento agli oneri di sicurezza, ai servizi e a ogni altro onere non rientrante tra i lavori. Dalla trasmissione dei dettagli dei SAL emergeva una differenza tra prezzi contrattuali e listini aggiornati, ma gli oneri di sicurezza risultavano azzerati.
Con nota del 19 settembre 2023 l’ANAS ha esplicitato che l’aggiornamento riguarda soltanto le lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori, escludendo gli oneri di sicurezza. La ricorrente ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva nota di trasmissione del SAL 9bis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualificando le previsioni del d.l. n. 50/2022 come ipotesi speciale di revisione straordinaria del prezzo d’appalto, richiamando TAR Lazio n. 6520 del 2023 e Cons. Stato n. 1844 del 2023 e n. 6847 del 2023.
È stata respinta l’eccezione di tardività: la nota del novembre 2022 si limita a trasmettere fogli di calcolo e computi, senza motivazione sul diniego, e la nota del 19 settembre 2023 è la prima a esplicitare le ragioni dell’esclusione. Quest’ultima, ad avviso del Collegio, costituisce anche conferma propria, adottata all’esito di nuova istruttoria, e come tale autonomamente impugnabile.
Nel merito, il Tribunale ha condiviso l’impostazione dell’ANAC espressa nel parere n. 42 del 19 settembre 2023: le norme in esame sono soggette a stretta interpretazione, non reintroducono l’istituto generale della revisione e non si estendono a voci non contemplate. Tuttavia, qualora l’appalto preveda specifiche lavorazioni dirette a garantire la sicurezza, che richiedano materiali da costruzione i cui prezzi siano stati rilevati con appositi decreti, esse rientrano nell’ambito applicativo della norma, anche in ragione dei valori costituzionali di tutela della salute del lavoratore.
Da qui l’accoglimento parziale del ricorso e dei motivi aggiunti, con annullamento ai fini del riesame delle note impugnate. È stata invece respinta la domanda di accertamento e condanna, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nell’obbligo di provvedere, richiamando Cons. Stato n. 4827 del 2018 e TAR Puglia n. 63 del 2022. I motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili per carenza di autosufficienza, non potendosi proporre motivi per relationem.
Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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