Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora contro l’inerzia (TAR Calabria n. 1841 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. È ammissibile la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali, con carattere aggiuntivo e sanzionatorio rispetto agli interessi corrispettivi. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere poste a carico del commissario in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dalla Corte d’appello di Catanzaro, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di euro 1.666,46 oltre interessi legali. Il titolo, non opposto, passa in giudicato.

Dopo aver inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e decorsi sei mesi senza alcun pagamento, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del decreto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro processuale e rileva che il decreto della Corte d’appello ha acquisito autorità di cosa giudicata. Passa quindi alla questione preliminare dell’esecuzione dei provvedimenti ex legge n. 89/2001.

Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene non più necessari, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo la dichiarazione ex art. 5-sexies e il decorso dei sei mesi, il ricorso è dichiarato fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza.

Quanto alla richiesta penalità di mora, il TAR la riconosce e la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi corrispettivi, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento o all’insediamento del commissario, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). Il Collegio prevede che, in caso di mancata rifusione, provveda il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, richiamando gli artt. 95 e 510 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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