Concorrenza e concessioni demaniali: la vicinitas commerciale va provata (TAR Lazio n. 174 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo annullatorio la legittimazione ad agire presuppone la titolarità di una posizione di interesse legittimo qualificata e differenziata, condizione dell’azione di valenza sostanziale. Chi impugna una concessione demaniale marittima rilasciata a un concorrente invocando la vicinitas commerciale deve provare, con elementi concreti, l’esistenza di un bacino di utenza comune e il pregiudizio al proprio volume d’affari, non essendo sufficiente la mera affermazione di parte né la comune esperienza del giudice. Il criterio del bacino di utenza richiede criteri specialistici e metodi di calcolo, non surrogabili dalle allegazioni contestate. L’inerzia serbata dopo la rituale pubblicazione dell’avviso ex art. 18 d.P.R. n. 328/1952, senza opposizioni né offerte concorrenti, attesta l’inesistenza di un interesse meritevole di tutela. È inammissibile il ricorso che miri solo a eliminare un’impresa rivale in un’altra area geografica.
Il Fatto
Una società operante nella formazione del personale marittimo, con sede in Campania, ha impugnato davanti al TAR Lazio la concessione demaniale rilasciata dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale a una società concorrente per occupare un’area demaniale nel porto di Gaeta, destinata a corsi di addestramento per marittimi. Con quattro successivi atti di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso il gravame alla concessione suppletiva per uno specchio acqueo di mq 10.000 e ai decreti del Comando generale delle capitanerie di porto che hanno accreditato la controinteressata allo svolgimento dei corsi MAMS e MABEV.
La ricorrente lamentava, tra l’altro, il frazionamento delle richieste della controinteressata, l’inidoneità dello specchio acqueo, l’incompatibilità con il piano di utilizzazione portuale e l’insufficienza della procedura di evidenza pubblica prevista dall’art. 18 d.P.R. n. 328/1952. L’Amministrazione e la controinteressata eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione ad agire, qualificandola come condizione dell’azione di natura sostanziale. Richiamando le Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, esclude che la semplice possibilità di ricavare un’utilità indiretta ed eventuale valga a fondare una posizione differenziata.
Quanto alla vicinitas commerciale, il TAR ne scompone la nozione in tre profili: il tipo di interesse azionato, la definizione del bacino di utenza e la prova del danno al volume d’affari. Sul primo punto richiama Cons. Stato n. 11367 del 2023, che esclude la legittimazione quando il giudizio tuteli interessi emulativi o di mero fatto.
Sul bacino di utenza la sentenza valorizza Cons. Stato n. 5353 del 2022: l’individuazione del baricentro e degli assi stradali richiede criteri specialistici non surrogabili con la comune esperienza né con le semplici allegazioni contestate. Nella specie la ricorrente non ha provato che il proprio bacino, da Castel Volturno, comprendesse il porto di Gaeta, distante circa 50 km e collocato in altra Regione; lo screenshot del sito della controinteressata, risalente al 12 ottobre 2023, è inidoneo a dimostrare la sussistenza del collegamento alle date di rilascio dei titoli e di notifica degli atti.
Quanto all’interesse ad agire, il Collegio richiama gli artt. 100 cod. proc. civ. e 39 cod. proc. amm. e rileva che la ricorrente non ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica né ha presentato progetti concorrenti. L’avviso ex art. 18 d.P.R. n. 328/1952 è lo strumento tipico per far emergere i controinteressati; l’inerzia dopo la rituale pubblicazione rende la concessione una res inter alios acta, diversamente opinando l’impugnazione si tramuterebbe in azione popolare.
Da ultimo, il TAR esclude la prova del danno al volume d’affari, non avendo la ricorrente dimostrato che, eliminata la presenza della rivale in Gaeta, una clientela individuata sceglierebbe i propri servizi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e compensazione verso le amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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