Silenzio assenso sull’autorizzazione unica per impianti di comunicazione elettronica (TAR Calabria n. 2090 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici disciplinato dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento unico a termine perentorio. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda senza che sia comunicato un diniego, un parere negativo dell’organismo competente ai controlli o un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o dei beni culturali, l’istanza si intende accolta e si forma il titolo abilitativo per silentium. Un parere favorevole condizionato, reso dalla Soprintendenza dopo la scadenza del termine, è irrilevante e non impedisce il perfezionamento dell’assenso. Formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione perde il potere di provvedere in via espressa e può incidere sugli effetti dell’atto solo esercitando i poteri di autotutela, previo riscontro di ragioni di pubblico interesse.
Il Fatto
Due società, operatrici nel settore delle comunicazioni elettroniche, presentano il 15.11.2023 al SUAP del Comune di Roseto Capo Spulico l’istanza per la realizzazione di un impianto radioelettrico su una copertura alberghiera, con contestuale dismissione del sito preesistente. Trattandosi di area vincolata sul piano paesaggistico, il Comune indice la conferenza di servizi, avviata il 22.12.2023 con convocazione di tutte le amministrazioni competenti, tra cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza. Nel termine di sessanta giorni non interviene alcun diniego né alcun parere negativo. La Provincia di Cosenza rilascia l’autorizzazione paesaggistica il 3.04.2024.
Solo il 2.05.2024, a termini ampiamente scaduti, la Soprintendenza esprime parere favorevole condizionato al dimezzamento dell’altezza del traliccio. La conferenza si chiude l’8.05.2024 e il Comune adotta la determinazione prot. n. 139 del 3.05.2024, recependo la condizione. Le società impugnano dinanzi al TAR Calabria, deducendo che il Comune avrebbe dovuto attestare l’avvenuta formazione del titolo autorizzativo per via silente. Le domande cautelari sono respinte per carenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, il Collegio affronta la questione centrale: se sulla richiesta di autorizzazione unica si sia formato il silenzio assenso. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, che il Tribunale ricostruisce richiamando la propria precedente pronuncia TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 agosto 2024, n. 1258. Il comma 10 prevede che le istanze si intendano accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, non sia comunicato un provvedimento di diniego, un parere negativo dell’organismo competente ai controlli o un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il Collegio richiama anche la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10621, secondo cui il procedimento per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica è un procedimento unico, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e che assorbe la normativa generale di cui al d.P.R. n. 380/2001, in funzione di semplificazione e di sollecito rilascio delle autorizzazioni.
Applicando tali principi al caso, il TAR rileva che l’istanza è stata presentata il 15.11.2023, mentre l’atto di conclusione della conferenza è intervenuto solo il 3.05.2024, quando il termine dei sessanta giorni era ampiamente decorso. In sede procedimentale non è stata rilevata alcuna carenza documentale ai sensi dell’art. 44, né si ravvisano elementi ostativi alla formazione del silenzio assenso.
La difesa erariale aveva dedotto la tardiva ricezione della convocazione della conferenza da parte della Soprintendenza. Il Collegio ritiene la circostanza superata dalla produzione, da parte delle ricorrenti, di un report che documenta l’invio tempestivo della convocazione alla Soprintendenza, rimasta silente pur essendo regolarmente intimata. Le condizioni limitanti sono quindi sopravvenute a termine ormai scaduto e non ostano al perfezionamento del silentium.
Il Tribunale afferma infine il principio per cui, decorso il termine per la formazione del silenzio assenso, l’amministrazione perde il potere di provvedere in maniera espressa: la possibilità di incidere sugli effetti illegittimi dell’assenso è circoscritta ai poteri di autotutela, subordinati al positivo riscontro di ragioni di pubblico interesse. I ricorsi sono pertanto accolti, con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle residue censure. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle ricorrenti, con condanna in solido del Comune e della Soprintendenza.
Nota della Redazione
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