Condono edilizio, integrazione documentale tardiva e improcedibilità dell’istanza (Cons. Stato n. 2104 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio ex legge n. 326/2003, il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre il termine di novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune integra causa di improcedibilità dell’istanza, per effetto del rinvio alle procedure di cui alla legge n. 47/1985 e alla legge n. 724/1994. La natura vincolata dei poteri di tutela del territorio rende non dirimenti le censure di ordine procedimentale, quando il contraddittorio sia stato comunque attivato. Il diniego di sanatoria è legittimo ove il Comune contesti la carenza di elementi sostanziali, spettando al richiedente provare i requisiti del condono. La doglianza proposta per la prima volta in appello è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, i provvedimenti con cui il Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente del Comune avevano respinto le sue istanze di condono edilizio ex legge n. 326/2003. Le istanze concernevano la sanatoria di parte del piano terra e del piano primo ad uso residenziale e di un annesso porticato, oltre a una terza istanza riunita alle precedenti.
Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 2748/2023. Il ricorrente proponeva appello, dolendosi della mancata considerazione dei vizi del contraddittorio procedimentale, dell’erronea qualificazione come perentorio del termine per l’integrazione documentale, della mancata notifica di una nota comunale e, nel merito, dei profili relativi alla legittimazione, alle distanze e alla presenza di altro immobile abusivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La natura dovuta e il carattere vincolato dell’esercizio dei poteri amministrativi di tutela del territorio rende non dirimenti le censure di ordine procedimentale. Nella specie il Comune aveva comunque attivato il contraddittorio con il privato, preannunciando il diniego di condono in quanto improcedibile per carenza documentale.
Quanto al termine per l’integrazione, il Consiglio di Stato richiama l’art. 2, comma 37, legge n. 662/1996, che ha introdotto tra le cause di improcedibilità il tardivo deposito oltre i novanta giorni dalla espressa richiesta. La medesima causa opera per le domande ex legge n. 326/2003, che rinvia alle procedure delle precedenti leggi di condono.
La doglianza sulla mancata notifica della nota del 2006 è inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello. Nel merito, le censure su legittimazione, distanze e altro immobile abusivo non risultano dirimenti, non essendo fornito alcun principio di prova contrario alle ragioni del diniego.
Il Collegio rileva che il Comune ha frazionato nel tempo le richieste documentali, ma l’istanza di integrazione del 2006 è rimasta ineseguita per circa quindici anni. Anche dopo la comunicazione del febbraio 2021 la parte ha prodotto solo alcuni dei documenti richiesti, omettendo la prova del completamento del manufatto, la relazione tecnica e il calcolo di superfici e volumi.
Il diniego si fonda inoltre su ragioni sostanziali: mancata prova dell’ultimazione dei lavori prima del 2003, della disponibilità dell’area e dell’integrale versamento dell’oblazione. L’appello è respinto; le medesime considerazioni sull’iter procedimentale giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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