Spese di lite ridotte per serialità ma non sotto i minimi tabellari (Cons. Stato n. 2105 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime fissate dai parametri tabellari. Il carattere seriale del contenzioso e l’assenza di complessità giustificano una riduzione del compenso, non la sua riduzione a somma simbolica lesiva del decoro professionale. Il giudice che si discosta dalla regola della soccombenza deve motivare, ma la motivazione basata sulla serialità e sulla semplicità della questione non è apodittica. La liquidazione che scende sotto i valori del d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, senza il rispetto della riduzione percentuale consentita, è errata e va riformata.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Terni, Sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma di 1.500,00 euro. Rimasta inerte l’amministrazione, la docente propose ricorso per esecuzione del giudicato davanti al TAR Umbria, che lo accolse integralmente assegnando sessanta giorni per costituire la carta. Quanto alle spese, il primo giudice liquidò 500,00 euro, ravvisando il carattere seriale della causa.
L’appellante impugnò la sola statuizione sulle spese, sostenendo che la liquidazione era inferiore ai parametri tariffari minimi e censurando il difetto di motivazione. Il Ministero si costituì chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un principio processuale consolidato: il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando si discosta dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). Tuttavia, pur riconoscendo che la quantificazione del compenso resta espressione di discrezionalità riservata, resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
Sul piano dei valori tabellari, la Corte richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al d.m. n. 55/2014. Quel parere chiarì che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa determinata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia minima numerica, e a limitare il perimetro di discrezionalità individuando soglie minime percentuali di riduzione. La Sezione Consultiva escluse che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrastasse con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea n. 427 del 23 novembre 2017.
Alla luce di queste coordinate, la Corte ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, collocata al di sotto dei valori tariffari del d.m. n. 147/2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4. Il Collegio precisa però che la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stanti i numerosi precedenti analoghi.
La Corte si uniforma ai recenti precedenti della Sezione (Cons. St., Sez. VII, n. 5201 del 13/06/2025, n. 3897/2025, n. 4426/2025, n. 4429/2025, n. 4431/2025, n. 5188/2025, n. 5200/2025, n. 6924/2025, n. 6935/2025) e, in accoglimento dell’appello, riforma parzialmente la sentenza determinando in 800,00 euro l’equa liquidazione delle spese di primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del secondo grado, liquidate in 300,00 euro, seguono la soccombenza e gravano sul Ministero.
Nota della Redazione
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