Ordine di demolizione vincolato e inapplicabilità delle garanzie partecipative (TAR Lazio n. 283 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce espressione di attività vincolata e non è assistito dalle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, non essendo necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. La natura vincolata del provvedimento esclude parimenti il riconoscimento delle prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui la presentazione di osservazioni. Anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, l’omesso preavviso non produce effetti invalidanti ove l’Amministrazione non avrebbe potuto emanare un provvedimento diverso da quello adottato. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non richiedono una valutazione specifica dell’interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati, né una motivazione sull’attualità dell’interesse alla demolizione. L’onere della doppia conformità per la sanatoria edilizia grava sul soggetto interessato.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Aprilia le ha ingiunto la sospensione dei lavori e la demolizione di opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di titolo abitativo su un fondo di sua proprietà. Le opere contestate consistevano nella parziale tamponatura e ampliamento di una tettoia, nell’edificazione di un fabbricato in corso di ultimazione e nella realizzazione di un manufatto adibito a garage o deposito in struttura metallica.
Nel 2012 la ricorrente aveva ottenuto un permesso in sanatoria per un fabbricato ad uso artigianale già esistente. Successivamente aveva depositato una nuova istanza per la demolizione di una tettoia e il relativo ampliamento ai sensi della legge regionale del Lazio n. 21/2009. Nel corso dell’istruttoria e del sopralluogo comunale sono emersi gli interventi eseguiti senza titolo, da cui è scaturita l’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso perché infondato. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’ordine di demolizione è vincolata e non è assistita da particolari garanzie partecipative. Non è quindi necessaria la previa comunicazione di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, né vanno riconosciute ai destinatari le prerogative connesse alla partecipazione, tra cui la presentazione di osservazioni.
Il Collegio aggiunge che la natura vincolata delle determinazioni esclude la possibilità di apporti partecipativi anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990: il mancato preavviso non produce effetti vizianti ove l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare un provvedimento diverso da quello adottato. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non richiedono una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, né una motivazione sull’interesse concreto e attuale alla demolizione.
Il TAR rileva inoltre che la ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un diverso esito dell’attività amministrativa di vigilanza edilizia. Il secondo motivo, concernente l’errata individuazione della particella catastale e della tipologia di materiale, è stato smentito dalle convergenti risultanze della relazione tecnica comunale e delle planimetrie. Il Collegio osserva che l’eventuale errore sul materiale non eliderebbe l’illiceità edilizio-urbanistica dell’opera edificata in assenza di titolo. Tutti e tre i manufatti costituiscono nuove costruzioni, hanno determinato un aumento strutturale della volumetria e l’alterazione permanente dello stato dei luoghi, richiedendo il permesso di costruire.
Infine, sul terzo motivo relativo alla possibile sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il TAR precisa che l’onere di dimostrare la doppia conformità grava esclusivamente sul soggetto interessato a invocarla. Nella specie tale onere non è stato adempiuto, non risultando mai presentata l’istanza di sanatoria. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese legali.
Nota della Redazione
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