PAS e impianti energetici: silenzio assenso escluso per progetto incompleto (TAR Toscana n. 2111 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011 per la formazione dell’effetto abilitante della procedura abilitativa semplificata decorre dalla presentazione della dichiarazione completa, accompagnata dalla dettagliata relazione del progettista e dagli elaborati di cui al comma 2. Ove tali atti manchino, la dichiarazione non è idonea a far decorrere i termini e l’amministrazione può legittimamente chiedere integrazioni, convocare la conferenza di servizi e concluderla negativamente. Il privato non può invocare alcun legittimo affidamento sull’assentimento, perché l’inerzia dell’amministrazione diventa significativa solo a fronte di un’istanza completa. Gli impianti e le infrastrutture energetiche restano sottratti alla competenza del SUAP e ricadono in quella comunale.
Il Fatto
La società ricorrente depositava nel novembre 2024, presso lo sportello competente, un’istanza di PAS per un impianto di produzione di biogas in zona agricola. Trascorso il termine di trenta giorni, il Comune indiceva una conferenza di servizi in forma semplificata e chiedeva integrazioni documentali. All’esito, con determinazione del gennaio 2025, concludeva negativamente la conferenza, archiviava il procedimento e ordinava alla società di non eseguire l’intervento; seguiva una diffida.
La società impugnava gli atti, dapprima con ricorso straordinario e poi in sede giurisdizionale, deducendo l’incompetenza del Comune in favore del SUAP dell’Unione dei Comuni, la violazione dei termini procedimentali, l’esercizio di poteri non previsti dalla legge e il difetto di motivazione. In corso di causa l’Unione adottava una ratifica degli atti comunali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i motivi e muove da un rilievo assorbente: la dichiarazione presentata era gravemente carente. Il provvedimento impugnato dà atto del livello di approfondimento progettuale inadeguato, dell’assenza di elaborati di dettaglio e della mancanza dello studio sulle caratteristiche del luogo. La ricorrente non ha contestato in modo specifico tali carenze né ha dimostrato di aver inviato le integrazioni richieste.
Da qui la conseguenza centrale. L’art. 6, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 28/2011 subordina l’assentimento dell’attività di costruzione alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, che deve essere accompagnata dagli elaborati progettuali e dall’attestazione di compatibilità urbanistica ed edilizia. Mancando tale base, i termini dei commi 4 e 5 non decorrono e nessun effetto abilitante può maturare: l’amministrazione ha quindi agito solo per economia procedimentale nel convocare la conferenza.
Su questa premessa cadono le censure sul ritardo. Il Tribunale ritiene manifestamente infondata la tesi secondo cui la legge vieterebbe la richiesta di integrazioni: la regola generale dell’art. 6 l. n. 241/1990 e la clausola del comma 4, che salva la ripresentazione con modifiche e integrazioni, confermano la soluzione opposta. I pareri del Genio Civile e dell’Acquedotto, resi in assenza dei dati richiesti, non sono soprassessori ma equivalgono a un parere negativo, perché la carenza documentale impedisce ogni critica costruttiva.
Quanto alla competenza, il Collegio richiama l’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 160/2010, che sottrae al SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche. La distinzione tra produzione di biometano e produzione di energia non regge, e il richiamo a Cons. Stato n. 2368 del 31 marzo 2022 conferma che l’impianto a biometano è qualificabile come energetico. Il SUAP aveva peraltro trasmesso l’istanza al Comune; la successiva ratifica dell’Unione risulta quindi inutile, senza necessità di rinvio per motivi aggiunti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.