Porto d’armi, revoca legittima per difetto di idoneità sanitaria (TAR Toscana n. 2103 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi e può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza. Il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio di affidabilità consente il ricorso a valutazioni prognostiche, che non esigono un grado di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio ma richiedono una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità. La mancanza di una nuova certificazione sanitaria di idoneità al porto delle armi, quando richiesta, integra presupposto necessario del titolo abilitativo e giustifica la revoca, non potendo il silenzio e l’inerzia dell’interessato essere compensati dal mancato esercizio di facoltà difensive meramente eventuali.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una prima licenza di porto di fucile per uso caccia. A seguito di una denuncia per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche — poi sfociata in un decreto penale di condanna — la Questura di Grosseto disponeva il ritiro cautelare delle armi e invitava l’interessato a presentarsi al Collegio medico-legale, avvertendolo della necessità, per mantenere il titolo, di una nuova certificazione idonea a coprire l’intera validità della licenza.
Il ricorrente incontrava difficoltà nella prenotazione della visita, in gran parte riconducibili a un errore di prenotazione presso la struttura sbagliata. Non avendo la Questura ricevuto notizie dell’intervento di una nuova certificazione, il Questore revocava la licenza, ravvisando il disinteresse al procedimento e la mancanza della certificazione sanitaria. Il provvedimento era impugnato per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta. La Sezione respingeva l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, tratteneva il ricorso in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del porto d’armi come eccezione al divieto di detenere armi, riconoscibile solo a fronte di sicurezza completa circa il loro buon uso, tale da scongiurare dubbi sotto il profilo prognostico per l’ordine pubblico. Richiamando Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565 e altre pronunce conformi, il Tribunale ribadisce che il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e presuppone una analisi comparativa degli interessi pubblici e privati, oltre a un giudizio di completa affidabilità basato su rigorosi parametri tecnici.
Il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio dell’autorizzazione resta subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l’interesse pubblico, e il giudizio amministrativo è sindacabile solo sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e di coerenza, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604. Sul piano applicativo, il carattere discrezionale del giudizio di affidabilità legittima valutazioni prognostiche in cui il pericolo di abuso è apprezzato con ragionamento induttivo e probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non” (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194).
Nel caso concreto, la revoca risulta motivata non solo dal disinteresse mostrato nel procedimento, ma anche dalla mancanza di una nuova certificazione sanitaria, presupposto necessario del titolo. Il Tribunale richiama l’art. 1, n. 5 del d.m. Sanità 28 aprile 1998, che annovera tra le cause ostative l’abuso di alcool e l’assunzione occasionale di sostanze, e la circolare 31 gennaio 2022 n. 557/PAS/U/001279/10100.A del Ministero dell’Interno, che per il primo rilascio esige una certificazione di validità temporale non inferiore alla durata della licenza richiesta.
Il ricorrente, pur informato della necessità della nuova certificazione, non ha reso note alla Questura le difficoltà di prenotazione per oltre due mesi. Tale inerzia, osserva il Collegio, è idonea a determinare la revoca. Non possono ricevere positiva considerazione le argomentazioni che spostano l’attenzione dall’inerzia all’esercizio del diritto di accesso e alla partecipazione al procedimento, che costituiscono mere facoltà e non risultano obbligatorie.
L’attivazione dell’interessato è intervenuta quando la revoca era già stata emanata, dopo un periodo più che congruo per il rilascio della nuova certificazione. Resta ferma la possibilità di richiedere un nuovo titolo sulla base della certificazione depositata in giudizio, che tuttavia, secondo la stessa prospettazione di parte, risulterebbe inidonea ai sensi della richiamata circolare. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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