L’acquisizione al patrimonio comunale è effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2115 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per ottemperare all’ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ha natura tassativa. Alla sua scadenza senza rimozione delle opere abusive, l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale opera ipso iure, quale effetto automatico dell’inadempimento. Il provvedimento che accerta l’inottemperanza e dispone l’acquisizione ha valore meramente dichiarativo, essendo necessario solo ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, e non implica alcuna valutazione discrezionale dell’ente. La demolizione tardiva eseguita dal privato non impedisce il perfezionamento dell’effetto traslativo già verificatosi, dovendo l’amministrazione emanare il provvedimento di acquisizione anche quando risulti che l’ordine sia stato eseguito dopo la scadenza del termine.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno nel territorio comunale, esponeva che all’interno dello stesso era presente una vasca irrigua di circa 78 mq., trasformata senza titolo edilizio in unità abitativa, con annesso garage di 20 mq. Accertati gli abusi con verbale della polizia urbana, veniva notificata l’ordinanza di demolizione n. 69 del 18 maggio 2016, seguita dal verbale di accertamento di inottemperanza del 22 novembre 2016. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso tali provvedimenti veniva rigettato con D.P.R.S. n. 141 del 28 maggio 2018.
Il ricorrente riferiva di aver presentato una SCIA il 23 maggio 2022 per dare spontanea esecuzione all’ordine e che il Comune, con provvedimento del 26 maggio 2022, aveva dichiarato ammissibile l’intervento, poi eseguito. Nonostante la rimozione delle opere, l’amministrazione notificava il 5 luglio 2024 l’ordinanza n. 159 del 28 giugno 2024 di acquisizione al patrimonio comunale. Il ricorrente ne chiedeva l’annullamento, lamentando la mancata verifica dell’avvenuta demolizione e la contraddittorietà rispetto all’approvazione della SCIA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso rilevando che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento di acquisizione gratuita. Il procedimento si è svolto nel rispetto della sequenza legislativa: ordine di demolizione, accertamento di inottemperanza, provvedimento acquisitivo. Decisivo è che la parte avrebbe dovuto eseguire l’ordine entro novanta giorni e che, scaduto il termine senza rimozione delle opere, accertata con il verbale di inottemperanza, l’acquisizione del bene costituisce un effetto automatico dell’inadempimento.
Il Tribunale qualifica il termine di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 come tassativo, richiamando l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza amministrativa. L’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure alla scadenza del termine. Il provvedimento di acquisizione ha dunque natura meramente dichiarativa e non implica alcuna valutazione discrezionale dell’ente, essendo necessario solo per la trascrizione nei registri immobiliari. La risalenza nel tempo del verbale di inottemperanza è, di per sé, irrilevante.
Quanto alla demolizione tardiva, il Collegio esclude che l’adempimento successivo possa evitare il trasferimento della proprietà. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8147 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 1767 del 2024, si afferma che l’amministrazione deve comunque emanare il provvedimento dichiarativo di acquisizione di un bene ormai suo, anche se l’ordine sia stato eseguito dopo la scadenza. La SCIA presentata dal ricorrente costituisce adempimento necessario per procedere alla rimozione, non potendo lo stesso considerarsi titolare del bene né legittimato a intervenire su di esso. L’assenso espresso dall’amministrazione non vale come riconoscimento implicito di una resipiscenza tardiva.
Il Collegio richiama infine l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, secondo cui, decorso il termine per demolire, resta la possibilità di un’ulteriore interlocuzione con il privato per un adempimento tardivo, che non comporta il sorgere di un diritto alla retrocessione del bene né fa venire meno la sanzione pecuniaria. Il proprietario non ha alcun diritto a porre in essere la demolizione dopo la scadenza del termine, spettando alla discrezionalità dell’amministrazione valutare se coinvolgerlo ulteriormente. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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