Sei scatti sulla buonuscita per il personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 2128 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate a quelle dei ruoli ivi indicati, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e grava sul debitore l’onere di provarne la data di inizio del corso.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente pubblico appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Contestando il calcolo del Trattamento di Fine Servizio operato dall’INPS senza includere i sei scatti stipendiali, ha chiesto la rideterminazione dell’importo.

L’Istituto ha respinto l’istanza con provvedimento della Direzione provinciale. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto al ricalcolo ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ritenendola infondata. Richiamando C.G.A.R.S. n. 865 del 2022 e i precedenti del Consiglio di Stato ivi citati, il Tribunale afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull’INPS l’onere di provare l’inizio del corso prescrizionale, trattandosi di eccezione in senso proprio. Nel caso concreto l’Ente si è limitato a una formula generica, priva dei requisiti richiesti, mentre il ricorrente ha depositato il prospetto e la richiesta di rideterminazione, valido atto interruttivo. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 3807 del 2024 e TAR Lazio n. 11406 del 2022.

Nel merito il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione della norma novellatrice non determina la riviviscenza della disposizione originaria, secondo l’orientamento richiamato. Resta quindi fermo l’art. 1911, comma 3, C.O.M., che richiama l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento civile e militare con qualifiche equiparate. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: il comma 3 dell’art. 6-bis lo collega alla sola decorrenza del collocamento a riposo, senza sanzione per l’inottemperanza.

Il Collegio esclude quindi profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dall’Ente. Accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e ordina la corresponsione di quanto dovuto, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Spese liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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