Abusi edilizi e valutazione unitaria delle opere ai fini della demolizione (Cons. Stato n. 2285 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di più opere abusivamente realizzate non è consentita una valutazione atomistica delle stesse ai fini del giudizio sulla legittimità dell’ordine di demolizione: le opere devono essere esaminate nel loro insieme, avuto riguardo all’effetto complessivamente impattante prodotto sul contesto urbanistico ed edilizio. Le tettoie che, per dimensioni e destinazione, costituiscono volumi autonomi o comunque utilizzabili e alterano la sagoma del fabbricato cui accedono, integrano interventi permanenti e stabili e richiedono il permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA. La destinazione agricola dell’area esclude la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera. Quanto alla preannunciata acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale, essa è mera anticipazione di un effetto che si realizza solo dopo l’inutile decorso del termine e l’accertamento dell’inottemperanza, con la conseguenza che le censure avverso tale annuncio sono premature per difetto di interesse attuale.
Il Fatto
Il Comune di Rivalta ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere realizzate in difformità alla D.I.A. presentata nel 2006, consistenti in quattro tettoie, in un locale adibito a cucina traslato rispetto al progetto, nell’edificio principale cui esso accede, in una pavimentazione esterna in ghiaia e in un cordolo di contenimento in muratura. Il TAR Piemonte ha rigettato il ricorso.
La parte ha proposto appello, articolando otto motivi: la natura precaria delle opere e la sufficienza della SCIA; la preesistenza dei manufatti; la pretesa irrilevanza della pavimentazione e del cordolo; l’assenza di interesse attuale in ordine all’acquisizione annunciata; il difetto di motivazione e la violazione delle prerogative partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare l’interesse all’appello, rilevando che l’ordinanza comunale del maggio 2023 ha disposto l’acquisizione coattiva dell’area ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il sopravvenuto provvedimento potrebbe aver superato il contenuto sanzionatorio dell’atto impugnato; tuttavia, non essendo intervenuta sentenza definitiva sul punto, il Collegio procede al merito.
Sul primo motivo, le tettoie possiedono, anche solo per la loro descrizione in atti, un considerevole volume e un significativo impatto urbanistico e ambientale. Esse hanno creato nuovi volumi e superfici utili, in alcuni casi autonomi, in altri comunque utilizzabili, alterando la sagoma del fabbricato. La natura precaria non è dimostrata; anzi la destinazione delle opere le rende permanenti e stabili, al servizio duraturo dell’immobile. Il richiamo all’art. 56 della legge Regione Piemonte n. 56/1977 è superato, essendo la norma abrogata dalla legge regionale n. 20/2009 già prima dell’accertamento. Ne derivava la necessità del permesso di costruire e la doverosità della demolizione, previa dichiarazione di inefficacia della SCIA.
Quanto al locale cucina e all’edificio principale, manca ogni prova della preesistenza dei manufatti, il cui onere incombeva sull’appellante (richiamata Consiglio di Stato n. 1270/2026); il primo accertamento risale al 2007. Lo spostamento del locale ha prodotto un nuovo e significativo volume, integrando una nuova costruzione, e ha modificato la sagoma dell’edificio. La destinazione agricola dell’area esclude nuove edificazioni.
Per la pavimentazione in ghiaia e per il cordolo, il Collegio esclude la valutazione atomistica: le opere vanno esaminate nel loro insieme, per l’effetto complessivamente impattante (Cons. St., sez. VI, n. 9653/2022; Cons. Stato, sez. VII, n. 1382/2025). Diversamente si incoraggerebbero condotte abusive frazionate e progressive. La pavimentazione, realizzata con sistema auto-bloccante, modifica stabilmente lo stato dei luoghi e contrasta con la destinazione agricola; il cordolo ha comportato una trasformazione permanente del territorio, incompatibile con l’uso agricolo.
Sui motivi relativi all’acquisizione, il Collegio rileva che il Comune ha solo annunciato la futura acquisizione: essa non poteva essere disposta prima del decorso dei novanta giorni e dell’accertamento dell’inottemperanza, presupposti di operatività della fattispecie. Le censure sono pertanto premature. Sull’ottavo motivo, l’ordinanza è sufficientemente motivata e, trattandosi di atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio né dettagliate ragioni (Adunanza Plenaria n. 8/2017); il principio di equipollenza e l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990 confermano l’infondatezza. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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