Informativa antimafia e self-cleaning: irrilevante l’estromissione del socio senza reale bonifica (Cons. Stato n. 2117 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia, la misura di self-cleaning consistente nell’estromissione di un socio non è idonea a elidere il pericolo di infiltrazione mafiosa quando permangono elementi che attestano la sostanziale riconducibilità dell’impresa ai soci residui, coinvolti in significative cointeressenze con la criminalità organizzata. La valutazione prefettizia sui presupposti applicativi delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa sindacabile solo entro i limiti dell’eccesso di potere, purché la motivazione dia compiutamente conto degli elementi di fatto valorizzati. Le ambigue modalità di liquidazione delle quote, il ritardo nel versamento del corrispettivo e la persistenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti comuni integrano indizi che, secondo la regola del più probabile che non, giustificano la prognosi di perdurante permeabilità criminale e l’esclusione di un percorso di bonifica.

Il Fatto

Una società attiva nella produzione e vendita di calcestruzzo, controllata da tre fratelli e inserita in una più ampia holding familiare, subiva il diniego del Prefetto di iscrizione nella c.d. white list, con valore di informativa interdittiva antimafia. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che in sede cautelare ordinava il riesame della posizione relativamente alla possibile applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. In adempimento, la Prefettura confermava il diniego, ravvisando la persistenza di un pericolo di infiltrazione concreto e non occasionale.

Il primo giudice accoglieva il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento di conferma per difetto di motivazione sui presupposti delle misure collaborative, ma confermava la ragionevolezza della prognosi di pericolo. Proponevano appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura; la società spiegava appello incidentale avverso il rigetto dei primi due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’appello incidentale, che contesta la sussistenza dei presupposti dell’interdittiva. La prognosi di permeabilità criminale risulta fondata su un compendio indiziario assistito da plurimi riscontri, univoco e concludente: rapporti intrattenuti dai soci con clan camorristici protrattisi per decenni, precedenti penali significativi in materia antimafia e cointeressenze economiche con operatori già raggiunti da interdittiva.

La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza — Cons. Stato, sez. III, n. 1925 del 2024; n. 614 del 2024; n. 9016 del 2023; n. 7081 del 2023; n. 132 del 2024 — sui rapporti di parentela con soggetti affiliati, sui contatti non occasionali con sodalizi criminali e sui rapporti imprenditoriali con imprese esposte al rischio. La natura plurimotivata del provvedimento rende ininfluente l’estromissione di uno dei fratelli, non avendo inciso sulla perdurante riconducibilità dell’impresa ai soci residui.

Passando all’appello principale, la Corte ritiene non condivisibili le conclusioni del TAR sul difetto motivazionale del provvedimento di conferma. La Prefettura ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui le misure di self-cleaning non esprimevano un percorso di riallineamento sui binari della legalità: cessione delle quote a valore inferiore a quello effettivo, ritardo nel versamento del corrispettivo su conto diverso da quello pattuito e persistenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti comuni in fondi e titoli azionari.

Tali circostanze, complessivamente considerate, integrano elementi idonei a inferire una persistente opacità nella gestione societaria, ostativa a un percorso di bonifica che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i germani. La loro valorizzazione costituisce legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. L’appello principale è pertanto accolto, quello incidentale respinto, con reiezione del secondo ricorso per motivi aggiunti; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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