Risarcimento per esposizione a sostanze tossiche e compensatio lucri cum damno (TAR Toscana n. 1948 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da esposizione a sostanze tossiche e nocive durante missioni militari all’estero, gli importi corrisposti al danneggiato a titolo di equo indennizzo, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio, speciale elargizione e pensione privilegiata vanno detratti dall’ammontare del risarcimento dovuto, in applicazione della compensatio lucri cum damno. Quando il soggetto obbligato al risarcimento e al pagamento delle poste indennitarie è unico, opera la regola del diffalco, non essendo richiesta la previsione legislativa di un meccanismo di surroga o rivalsa. La funzione compensativa e non punitiva della responsabilità civile impone di evitare che il danneggiato consegua un ingiustificato arricchimento per il medesimo pregiudizio. Il defalco riguarda anche i ratei futuri, previa trasformazione della rendita in capitale di valore equivalente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano fino al 2010, ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 1.330.227,36. Sostiene di aver partecipato tra il 1999 e il 2002 a due missioni internazionali di pace in Bosnia e in Kosovo, in territori contaminati da residui tossici e da munizioni all’uranio impoverito, senza dispositivi di protezione individuale idonei e senza adeguata informazione sui rischi.
Secondo la prospettazione attorea, l’esposizione avrebbe causato le gravi patologie neoplastiche insorte nel 2007, con invalidità ascritta alla quinta categoria e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. L’Amministrazione ha eccepito la compensazione con gli indennizzi già erogati e quelli futuri, pari complessivamente a € 1.830.397,27.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina in via prioritaria l’eccezione di compensazione, per ragioni logiche e di economia processuale, e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 23 febbraio 2018, secondo cui l’unicità della condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito con la medesima finalità compensativa, determina un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario e impone il divieto del cumulo.
Il Collegio richiama quindi i criteri filtranti elaborati dalla giurisprudenza civile per la compensatio lucri cum damno: l’accertamento del nesso di causalità tra fatto e beneficio, la valutazione della ragione giustificatrice dell’attribuzione e la previsione di un meccanismo di surroga o rivalsa. Rileva che il terzo criterio non assume rilievo quando, come nella specie, è unico il soggetto obbligato al risarcimento e al pagamento della posta indennitaria.
In tale ipotesi trova applicazione il principio della regola del diffalco, più volte ribadito dalla Cass. Sez. Un. n. 584 del 2008 e dalle Sezioni Unite n. 26757 del 2020: dall’ammontare del risarcimento va detratta la posta indennitaria con finalità compensativa cospirante. La funzione reintegratoria tipica della responsabilità civile, osserva il Tribunale, verrebbe snaturata ove gli indennizzi ottenuti per il medesimo fatto non fossero considerati.
Il Collegio precisa inoltre che il defalco opera anche per i ratei futuri di un’erogazione indennitaria determinabile nel suo complessivo ammontare, previa trasformazione della rendita in capitale equivalente. Sulla base della documentazione prodotta dall’Amministrazione, non contestata specificamente dal ricorrente, risultano erogati € 510.432,02 fino a marzo 2023 e ulteriori somme future per € 1.319.965,25, oltre alla pensione privilegiata dal 2 novembre 2010.
Ne consegue che, anche riconoscendo per intero la somma richiesta, questa risulterebbe integralmente compensata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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