Atto presupposto AIFA a efficacia ultraregionale: competenza del TAR Lazio (TAR Toscana n. 2132 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorrente impugni congiuntamente un atto dell’amministrazione statale ad efficacia ultraregionale e un atto periferico a questo presupposto, la competenza territoriale si radica dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, in virtù del criterio generale della sede dell’autorità emanante. Il criterio speciale del foro della sede di servizio del dipendente non opera automaticamente per il solo fatto che il ricorrente sia un pubblico impiegato. L’attrazione della competenza prescinde dalla centralità dell’impugnazione dell’atto statale nell’economia del ricorso e opera anche quando questa sia proposta a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico. La relativa questione è scrutinata dal giudice del merito territorialmente competente. La declaratoria di incompetenza territoriale resa all’esito dell’udienza pubblica assume la forma della sentenza, non dell’ordinanza.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente destinatario di un provvedimento del Questore della Provincia di Firenze del 22.12.2021, ha impugnato la sospensione del diritto di svolgere la prestazione lavorativa disposta per inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto legge n. 44/2021, come convertito. Con lo stesso ricorso ha chiesto l’annullamento delle determinazioni AIFA nn. 154/2020, 1/2021, 18/2021, 49/2021 e 170/2021, di autorizzazione all’immissione in commercio dei vaccini contro la malattia da Covid-19.
Proposto ricorso straordinario, l’AIFA ha presentato opposizione ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, con conseguente traslazione della controversia in sede giurisdizionale. All’udienza pubblica il collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di prova della notifica dell’avviso di deposito; dopo il passaggio in decisione ha poi dubitato della propria competenza territoriale e ha assegnato alle parti termine per memorie su quest’unica questione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta la questione di competenza territoriale in via prioritaria, poiché anche l’eccezione di inammissibilità ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 e art. 48, comma 1, cod. proc. amm. può essere delibata solo dal giudice territorialmente competente. Il criterio speciale del foro della sede di servizio, ricorda il Tribunale, non si applica senz’altro per il solo fatto che un dipendente impugni un atto della propria amministrazione datrice di lavoro.
Esso cede rispetto al criterio generale della sede dell’autorità emanante quando la controversia riguardi atti produttivi di effetti non limitati all’ambito territoriale di una Regione. Il richiamo è a Cons. Stato, Ad. plen., 11 dicembre 2012, n. 37 e a Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1917. Il meccanismo di attrazione opera anche nel pubblico impiego: se l’atto riferibile al dipendente è impugnato insieme a un atto presupposto di valenza ultraregionale, deve conservarsi l’unità del giudizio dinanzi al TAR Lazio, perché l’atto presupposto non riguarda il solo ricorrente ma disciplina lo status di plurimi soggetti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 16 novembre 2011, n. 20).
Nel caso concreto l’impugnazione delle determinazioni AIFA non è meramente formale. Il ricorrente censura il carattere asseritamente sperimentale dei vaccini, l’autorizzazione condizionata prima della conclusione della fase 3, l’assenza di una esigenza medica insoddisfatta e la dedotta insicurezza dei prodotti. Tali argomenti sostengono anche le altre censure, compresa quella sulla costrizione alla vaccinazione sotto il ricatto della perdita del posto di lavoro.
Il Tribunale precisa che l’attrazione opera per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di autorità centrale a efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi il peso di tale impugnazione nell’economia del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. 5 giugno 2017, n. 2696; Cons. Stato, sez. IV, ord. 29 gennaio 2015, n. 447). Esclude dunque la propria competenza e indica il TAR Lazio, sede di Roma, quale giudice competente, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm.
La declaratoria è resa con sentenza e non con ordinanza: dopo la riformulazione dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. per effetto dell’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 160/2012, la forma dell’ordinanza è riservata alla decisione sulla domanda cautelare e alla camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla competenza. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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