Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per Ministero inadempiente (TAR Toscana n. 2135 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’accertata inesecuzione del giudicato che ha riconosciuto il diritto dei docenti al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento impone al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. All’inerzia dell’amministrazione debitrice consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, quale strumento di effettività della tutela. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La serialità e la non elevata complessità delle cause giustificano la liquidazione delle spese secondo il criterio riduttivo dell’art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 375 dell’8 agosto 2023, passata in giudicato l’11.09.2023, era stato accertato il diritto delle ricorrenti docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo, i ricorrenti hanno convenuto il Ministero innanzi al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito in uno solo dei giudizi, senza deduzioni sul merito, e non si è costituito negli altri.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto in via preliminare la riunione dei ricorsi, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. La questione giuridica centrale attiene all’effettività della tutela esecutiva avverso l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato di condanna al pagamento.
Il collegio ha verificato che dagli atti di causa non risultava alcuna esecuzione del titolo. Su questa premessa ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, per ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurazione agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state liquidate seguendo la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti e all’art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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