Occupazione usurpativa e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3792 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., presuppone che l’attività materiale di occupazione e trasformazione del fondo sia riconducibile, anche in via mediata, all’esercizio di un potere autoritativo. In difetto della dichiarazione di pubblica utilità o di altro titolo legittimante, l’occupazione integra la fattispecie usurpativa e la controversia, anche restitutoria, spetta al giudice ordinario. La pretesa dell’ente di aver acquistato il bene per usucapione attiene all’accertamento di diritti reali e conferma, sotto altro profilo, la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di due terreni censiti al foglio 38, particelle 659 e 660, impugnava la nota con cui il Comune aveva respinto la richiesta di cessazione dell’occupazione sine titulo e di ripristino dei luoghi, ovvero di adozione dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. L’ente aveva opposto che i terreni dovevano ritenersi acquisiti per usucapione e che l’eventuale credito risarcitorio era prescritto.

La società deduceva che, sin dal 1972, era stato imposto un vincolo preordinato all’esproprio, reiterato nel 2005 e nella variante del 2024, senza che fosse mai adottato un formale provvedimento di espropriazione. I terreni erano stati di fatto inseriti nella rete viaria comunale. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione, qualificando la vicenda come occupazione usurpativa, e nel merito insisteva sull’acquisto per usucapione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Richiamato l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., il Tribunale precisa che la riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva esige pur sempre che l’occupazione trovi titolo in una valida dichiarazione di pubblica utilità o in altro atto legittimante.

Nel caso di specie è pacifico che, pur esistendo un vincolo preordinato all’esproprio nel Piano Regolatore Generale, non è mai intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità mediante approvazione del progetto dell’opera pubblica. È proprio tale dichiarazione a segnare l’avvio del procedimento espropriativo e ad attrarre la controversia nella sfera della giurisdizione amministrativa.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza sul punto: Cass. civ., sez. un., n. 18272 del 2019, secondo cui appartengono al giudice ordinario le ipotesi in cui l’Amministrazione ha agito nell’assoluto difetto di potestà ablativa, ossia l’occupazione usurpativa e lo sconfinamento; TAR Lazio n. 5788 del 2017, TAR Campania n. 3985 del 2016 e TAR Lecce n. 234 del 2016, che individuano nella dichiarazione di pubblica utilità il discrimine tra le giurisdizioni.

Il Collegio aggiunge un’ulteriore considerazione. La circostanza che il Comune abbia dichiarato di ritenere il bene acquisito per usucapione conferma la riconducibilità della controversia al giudice ordinario, poiché la questione attiene all’accertamento di diritti reali e non all’esercizio di potestà autoritativa. Sul punto richiama Cons. Stato n. 3690 del 2021 e Cass. civ., sez. un., n. 5513 del 2021.

La fattispecie va dunque qualificata come occupazione usurpativa, caratterizzata da un comportamento materiale posto in essere in carenza assoluta di potere. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere proseguita nei termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità del quadro giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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