Inottemperanza al giudicato civile senza attestazione di passaggio in giudicato (TAR Sicilia n. 2134 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la sentenza del giudice ordinario deve essere passata in giudicato e il ricorrente ha l’onere di produrre in giudizio, unitamente alla copia autentica del provvedimento, l’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato o della definitiva esecutività. La mancata produzione di tale attestazione determina l’inammissibilità del ricorso. L’omissione non può essere sanata dal giudice adito mediante acquisizione d’ufficio del titolo mancante né mediante concessione di un termine, trattandosi di carenza imputabile esclusivamente al ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 7020/2023 dell’1.08.2023, aveva ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania il pagamento in favore della ricorrente di una somma di denaro, oltre rivalutazione e interessi. Secondo l’assunto della parte, la sentenza era passata in giudicato in data 1.03.2024 ed era stata notificata in forma esecutiva all’ente debitore. Seguiva una richiesta dell’amministrazione di trasmissione della specifica di pagamento e delle coordinate bancarie.

A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la fissazione di un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Con un successivo atto, qualificato come integrazione del ricorso, ha chiesto accertarsi l’illegittimità della richiesta dell’Agenzia delle Entrate relativa all’imposta di registro, deducendo che l’onere non dovesse gravare sulla parte vittoriosa nel giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso per assenza della documentazione necessaria. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per mancata produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato del titolo ottemperando.

Il percorso argomentativo muove dalla regola per cui, nel processo amministrativo, il ricorso per ottemperanza presuppone che la sentenza del giudice civile sia passata in giudicato. Incombe sul ricorrente l’onere di produrre la sentenza munita dell’attestazione di passaggio in giudicato. Il Collegio riconosce che, in coerenza con l’art. 114, comma 2, c.p.a., era stata depositata la copia autentica del provvedimento, ma rileva l’omissione della copia dell’attestazione.

Il Tribunale esclude che a tale carenza possa rimediare il giudice adito, sia avviando d’ufficio l’acquisizione del titolo mancante, sia accordando un termine per ovviare a una lacuna imputabile solo al ricorrente. A sostegno richiama la giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente affermato l’inammissibilità del ricorso in difetto del deposito dell’attestazione della cancelleria del passaggio in giudicato o della definitiva esecutività della decisione.

Il Collegio esamina, per completezza, anche la successiva “integrazione al ricorso per ottemperanza”. Anche ove riqualificata quale rituale ricorso per motivi aggiunti, essa non è supportata da valida prova della regolare notifica alle amministrazioni intimate e difetta dei presupposti dell’art. 112, comma 2, c.p.a.. La domanda, invero, investe l’accertamento della pretesa illegittimità dell’azione dell’Agenzia delle Entrate nella riscossione di un’imposta e, come tale, non può essere sottoposta al giudice amministrativo dell’esecuzione. Resta ferma la possibilità di riproposizione della domanda, ove ne ricorrano i presupposti. Non essendosi costituiti gli enti intimati, il Collegio non pronuncia sulle spese e rigetta l’istanza di patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 130-bis, comma 1, e dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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