Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Toscana n. 1287 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata dal ricorrente con atto depositato e non contrastata dalle parti intimate che vi aderiscono, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse. La declaratoria consegue alla sola valutazione dell’attualità dell’interesse, non richiedendo l’accertamento della fondatezza nel merito dei motivi. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiare dinamica processuale, segnata dall’adesione delle amministrazioni resistenti e da difese di mero stile delle amministrazioni statali.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Toscana la delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27.03.2015 di approvazione dell’atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe, tra cui la delibera consiliare n. 1121 del 4.12.2014 e la delibera di Giunta n. 530 del 9.04.2015. Il ricorso investiva anche la risoluzione consiliare n. 310 del 27.03.2015 e l’atto di sottoscrizione congiunta dello strumento pianificatorio da parte della Regione e del Ministero. La ricorrente domandava inoltre la condanna al risarcimento del danno, diretto e indiretto, asseritamente derivato dall’adozione degli atti impugnati.

Si costituivano la Regione Toscana, i Ministeri competenti e il Comune di Carrara. Con atto depositato il 26.05.2025 la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità con compensazione delle spese; i difensori della Regione e del Comune sottoscrivevano l’atto per adesione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 giugno 2025. La questione si esaurisce nella verifica dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione che deve permanere fino al momento della pronuncia.

La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse, formalizzata con atto depositato e non contestata, determina il venir meno di tale condizione. Il Tribunale applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia non investe il merito dei motivi, che restano estranei alla decisione.

Sul versante delle spese, il Collegio dispone la compensazione. La scelta si fonda su due elementi: l’adesione all’atto di rinuncia manifestata dalla Regione Toscana e dal Comune di Carrara, e le difese di mero stile spiegate dalle Amministrazioni statali. La motivazione valorizza dunque il contegno processuale delle parti, escludendo l’applicazione del criterio ordinario della soccombenza.

La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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