Graduazione dei motivi e limiti al sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (Cons. Stato n. 2146 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la graduazione dei motivi e delle domande opera come limite al potere del giudice: una volta accolto il motivo principale, l’esame di quello subordinato è precluso, perché la relativa proposizione subordinata equivale a rinuncia a coltivarlo in caso di accoglimento della doglianza preminente. La valutazione dei curricula da parte della commissione di concorso è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, senza che il giudice possa sostituire il proprio giudizio di merito a quello dell’organo tecnico. La formulazione dei quesiti d’esame rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione ed è censurabile solo per manifesta illogicità o non corrispondenza al profilo da selezionare.
Il Fatto
Un medico chirurgo, direttore di struttura complessa presso un ospedale milanese, ha partecipato alla procedura selettiva indetta da una ASST per l’assegnazione di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, classificandosi secondo. Ha impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione di presa d’atto delle risultanze e di attribuzione dell’incarico al primo classificato.
In via principale il ricorrente ha dedotto l’errata valutazione dei propri titoli; in via subordinata l’illogicità del quesito somministrato in sede di colloquio, ritenuto inidoneo a rilevare le competenze gestionali. Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, accolto il primo motivo disponendo la riedizione della fase valutativa, e poi accolto anche il secondo, annullando l’intera procedura. La ASST ha proposto appello parziale, contestando entrambe le statuizioni e il modo di procedere del primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal secondo motivo d’appello, ritenuto logicamente preliminare. Il TAR, dopo aver accolto la censura principale, non avrebbe potuto scrutinare quella subordinata. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, la Sezione ribadisce che la graduazione dei motivi vincola il giudice: la parte delimita ineludibilmente il thema decidendum e la proposizione in subordine equivale a dichiarazione di carenza di interesse a coltivare la doglianza una volta accolta quella preminente.
Nel caso concreto il ricorrente aveva chiesto in via principale lo scorrimento della graduatoria, manifestando l’interesse a mantenere in piedi la procedura; solo in subordine aveva domandato la caducazione dell’intera selezione. Il primo giudice ha quindi errato nell’annullare la procedura dopo aver riconosciuto al ricorrente proprio il vantaggio derivante dalla rivalutazione.
Nel merito, la Sezione esclude il vizio nella valutazione dei curricula. La comparazione tra i titoli rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, non sostituibile dal giudice salvo eccesso di potere per palese illogicità o contraddittorietà. Lo scarto di due punti su dieci, con l’attribuzione di 9 al ricorrente e 7 al controinteressato, valorizza anzi il maggior spessore degli incarichi del primo e non è illogico. Analogamente dicasi per la voce relativa ai soggiorni all’estero, all’attività didattica e alla partecipazione a corsi, che impone la valutazione di tre distinti aspetti e non consente la sostituzione automatica del giudizio di merito.
Quanto al colloquio, i quesiti d’esame sono sindacabili solo entro i limiti della manifesta illogicità o del difetto di corrispondenza al profilo da selezionare. Il quesito sugli indicatori dei LEA è pertinente alle capacità manageriali richieste a un direttore di struttura complessa e si raccorda alle previsioni dell’avviso di selezione in materia di Mission e Vision, atto aziendale e modelli dipartimentali.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso introduttivo è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.