Cittadinanza: la dichiarazione mendace sorregge il diniego anche dopo l’assoluzione (Cons. Stato n. 3422 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, la mancata menzione, nella domanda, di un precedente penale noto al richiedente integra un profilo ostativo autonomo e autosufficiente, idoneo a sorreggere il diniego dell’amministrazione. Il difetto d’istruttoria dell’amministrazione, che abbia valorizzato una condanna poi rimossa da assoluzione, incide sulla coerenza e sulla legittimità del provvedimento, ma non ne determina l’illegittimità quando la parte non proponga specifiche censure avverso il capo della sentenza che ha ritenuto legittimo il diniego sotto il diverso profilo della dichiarazione non veritiera. Il giudizio di legittimità si svolge secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto. Il richiedente può ottenere una nuova valutazione delle proprie ragioni presentando una nuova domanda.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno ha negato alla ricorrente la concessione della cittadinanza italiana. Il diniego si fondava su una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 28 ottobre 2021 per il reato di cui agli artt. 479 e 48 cod. pen., reato del quale, peraltro, non era stata fatta menzione nell’istanza di cittadinanza.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 8856/2024, ha respinto il ricorso, valorizzando la dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda: la condanna era stata poi superata da una sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 ottobre 2022, di assoluzione perché il fatto non sussiste. La ricorrente ha appellato, deducendo violazione dell’art. 9, primo comma, lett. f), della legge n. 91/1992, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, nonché la piena integrazione sul territorio italiano. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese scritte.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il provvedimento di diniego non aveva valorizzato soltanto la sentenza penale di condanna, non definitiva e poi superata dall’assoluzione, ma anche la circostanza che la ricorrente non ne aveva fatto menzione nella domanda di cittadinanza.
Il TAR aveva ritenuto legittimo tale argomento, e il ricorso in appello non contiene profili di critica idonei a superare il rilievo del carattere ostativo della condotta omissiva. Su quel capo della sentenza si è quindi formato il giudicato. L’amministrazione ha agito con un parziale difetto d’istruttoria, richiamando risultanze non aggiornate del casellario giudiziario e valorizzando una condanna a quella data non più esistente. Ciò incide sulla complessiva coerenza del provvedimento, ma non ne determina l’illegittimità, perché la difesa dell’appellante non ha svolto specifiche censure sul punto.
Il riferimento alla dichiarazione mendace, consistita nella mancata menzione della condanna all’atto della domanda, costituisce dunque un profilo autosufficiente, tale da sorreggere il diniego secondo la consolidata giurisprudenza sull’ambito del potere discrezionale dell’amministrazione in materia.
Il Consiglio di Stato riconosce che tale dato possa aver perso consistenza dopo l’assoluzione in appello, anche in ragione della natura plurioffensiva delle condotte di falso, e che rispetto alla dedotta integrazione territoriale andasse operato un giudizio di comparazione, di fatto difettante nel diniego. Tuttavia, in applicazione del principio del tempus regit actum, al momento dell’adozione del provvedimento l’omessa dichiarazione era un elemento oggettivamente sussistente, idoneo a supportare il diniego. Il rigetto si fonda sulla mancanza di specifiche censure relative al capo della sentenza che ha ritenuto legittimo il provvedimento sotto questo profilo.
Le ragioni della ricorrente potranno essere adeguatamente vagliate in sede di nuova domanda di concessione della cittadinanza. Le spese sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 26 c.p.c. – Foro dell'esecuzione forzata
- Art. 48 c.p. – Errore determinato dall'altrui inganno
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici