Conferenza di servizi decisoria non lesiva se l’atto spetta ad altra amministrazione (TAR Calabria n. 2152 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi c.d. decisoria non è autonomamente impugnabile quando l’organo che la adotta non è titolare del potere di emanare il provvedimento finale. In tale ipotesi l’atto assume valore meramente istruttorio ed endoprocedimentale e difetta del requisito dell’immediata lesività, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso di esso. Il carattere non vincolante delle valutazioni espresse in conferenza si desume anche dal comportamento dell’amministrazione competente, che abbia dichiarato di voler attendere l’esito di altra procedura prima di adottare il provvedimento conclusivo. Sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti che abbiano ad oggetto atti del procedimento instaurato su istanza di un terzo, quando questi vi abbia rinunciato.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili il rilascio di una concessione demaniale marittima quarantennale, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., per installare ed esercitare un parco eolico off-shore al largo del Golfo di Squillace.
Il Ministero ha investito la Capitaneria di porto di Crotone del vaglio preliminare sulla sicurezza della navigazione e della successiva istruttoria. Esperite le pubblicazioni, la Capitaneria ha indetto una conferenza di servizi e, all’esito di una riunione in modalità sincrona, ha adottato la determinazione di conclusione negativa, ritenendo insuperabili in sede locale i pareri contrari registrati. La società ha impugnato tale determinazione e, con motivi aggiunti, gli atti del procedimento avviato su istanza di un altro operatore sulle medesime aree. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stato adottato alcun provvedimento definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ricordando che la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti oscillanti sulla natura lesiva della determinazione di conferenza. Secondo un primo indirizzo la conferenza decisoria avrebbe struttura dicotomica, con una fase endoprocedimentale e una successiva a valenza esterna; secondo altro indirizzo, dopo la modifica degli artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990 a opera del d.lgs. n. 127/2016, il contenuto precettivo andrebbe rinvenuto già nella deliberazione conclusiva.
Il TAR ritiene di non dover scegliere tra i due orientamenti, perché lo schema procedimentale concretamente seguito dimostra il ruolo solo istruttorio della conferenza. La competenza a rilasciare la concessione demaniale resta infatti in capo al Ministero delle Infrastrutture, che può rivalutare l’esito dell’istruttoria anche in presenza di approfondimenti o circostanze sopravvenute.
Tale conclusione è rafforzata dalla nota con cui il Ministero, preso atto dell’esito negativo della conferenza, ha comunicato al Ministero della Transizione ecologica di ritenere opportuno attendere la definizione della procedura di valutazione di impatto ambientale prima di adottare un formale provvedimento di conclusione negativa. Il Collegio ne deduce il carattere non vincolante delle valutazioni rese in conferenza, superabili in sede di autorizzazione finale.
Poiché la Capitaneria non ha il potere di emanare il provvedimento finale, la determinazione conclusiva è priva di immediata lesività e il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile. Quanto ai motivi aggiunti, relativi agli atti del procedimento attivato su istanza del terzo operatore, il TAR li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la rinuncia alla istanza concorrente. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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